Pubblicato
Gara #193
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento, tramite Accordo Quadro ex art. 59, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., del Servizio di raccolta e recapito postale, del Servizio di notifica, del servizio di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26 del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nonché dei servizi “a valle” del recapito connessi alla Piattaforma SENDInformazioni appalto
27/10/2025
Aperta
Servizi
€ 1.577.183.895,44
Melandro Pierdanilo
Categorie merceologiche
6411
-
Servizi postali
Lotti
1
B8C66278A9
Qualità prezzo
Lotto 1: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. in regione Calabria
Lotto 1: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. in regione Calabria
€ 2.881.695,68
€ 2.999.315,92
€ 0,00
2
B8C662897C
Qualità prezzo
Lotto 2: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. in regione Sicilia
Lotto 2: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. in regione Sicilia
€ 9.530.260,19
€ 9.919.250,41
€ 0,00
3
B8C6629A4F
Qualità prezzo
Lotto 3: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Liguria, Toscana e Sardegna
Lotto 3: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Liguria, Toscana e Sardegna
€ 15.798.770,46
€ 16.443.618,24
€ 0,00
4
B8C662AB22
Qualità prezzo
Lotto 4: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Basilicata e Molise
Lotto 4: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Basilicata e Molise
€ 827.137,69
€ 860.898,41
€ 0,00
5
B8C662BBF5
Qualità prezzo
Lotto 5: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Lazio, Umbria e Abruzzo
Lotto 5: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Lazio, Umbria e Abruzzo
€ 37.366.049,95
€ 38.891.194,85
€ 0,00
6
B8C662CCC8
Qualità prezzo
Lotto 6: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. in regione Campania
Lotto 6: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. in regione Campania
€ 12.646.626,24
€ 13.162.815,06
€ 0,00
7
B8C662DD9B
Qualità prezzo
Lotto 7: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Piemonte e Valle d’Aosta
Lotto 7: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Piemonte e Valle d’Aosta
€ 21.175.294,14
€ 22.039.591,86
€ 0,00
8
B8C662EE6E
Qualità prezzo
Lotto 8: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. in regione Lombardia
Lotto 8: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. in regione Lombardia
€ 73.026.435,97
€ 76.007.106,83
€ 0,00
9
B8C662FF41
Qualità prezzo
Lotto 9: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
Lotto 9: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
€ 15.961.536,21
€ 16.613.027,49
€ 0,00
10
B8C6630019
Qualità prezzo
Lotto 10: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Emilia-Romagna e Marche
Lotto 10: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Emilia-Romagna e Marche
€ 15.750.622,08
€ 16.393.504,62
€ 0,00
11
B8C66310EC
Qualità prezzo
Lotto 11: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. in regione Puglia
Lotto 11: Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. in regione Puglia
€ 5.971.867,80
€ 6.215.617,50
€ 0,00
12
B8C66321BF
Qualità prezzo
Lotto 12: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. in regione Calabria
Lotto 12: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. in regione Calabria
€ 4.751.350,77
€ 4.945.283,46
€ 0,00
13
B8C6633292
Qualità prezzo
Lotto 13: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nella regione Sicilia
Lotto 13: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nella regione Sicilia
€ 12.199.644,40
€ 12.697.589,06
€ 0,00
14
B8C6634365
Qualità prezzo
Lotto 14: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Liguria, Toscana e Sardegna
Lotto 14: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Liguria, Toscana e Sardegna
€ 8.881.719,15
€ 9.244.238,30
€ 0,00
15
B8C6635438
Qualità prezzo
Lotto 15: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Basilicata e Molise
Lotto 15: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Basilicata e Molise
€ 2.139.440,23
€ 2.226.764,33
€ 0,00
16
B8C663650B
Qualità prezzo
Lotto 16: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Lazio, Umbria e Abruzzo
Lotto 16: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Lazio, Umbria e Abruzzo
€ 12.424.648,94
€ 12.931.777,47
€ 0,00
17
B8C66375DE
Qualità prezzo
Lotto 17: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. in regione Campania.
Lotto 17: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. in regione Campania.
€ 14.294.132,58
€ 14.877.566,56
€ 0,00
18
B8C66386B1
Qualità prezzo
Lotto 18: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Piemonte e Valle d’Aosta
Lotto 18: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Piemonte e Valle d’Aosta
€ 5.004.833,89
€ 5.209.112,82
€ 0,00
19
B8C6639784
Qualità prezzo
Lotto 19: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. in regione Lombardia. Include anche il recapito internazionale di raccomandate semplici e A/R verso la Zona 1, Zona 2 e Zona 3 per il quale non è richiesta la ricerca dell’irreperibile
Lotto 19: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. in regione Lombardia. Include anche il recapito internazionale di raccomandate semplici e A/R verso la Zona 1, Zona 2 e Zona 3 per il quale non è richiesta la ricerca dell’irreperibile
€ 16.759.970,53
€ 17.444.050,95
€ 0,00
20
B8C663A857
Qualità prezzo
Lotto 20: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
Lotto 20: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
€ 5.365.134,58
€ 5.584.119,66
€ 0,00
21
B8C663B92A
Qualità prezzo
Lotto 21: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Emilia-Romagna e Marche
Lotto 21: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nelle regioni Emilia-Romagna e Marche
€ 7.158.080,41
€ 7.450.246,95
€ 0,00
22
B8C663C9FD
Qualità prezzo
Lotto 22: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. in regione Puglia
Lotto 22: Servizi di recapito postale di raccomandate semplici e A/R e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. in regione Puglia
€ 5.145.317,36
€ 5.355.330,31
€ 0,00
Scadenze
12/12/2025 17:00
09/01/2026 17:00
12/01/2026 16:00
Avvisi pubblici
Allegati
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Chiarimenti
18/11/2025 10:07
Quesito #1
Spett.le S.A.,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto e, in particolare, ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, con la presente si chiede di precisare se, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per il possesso della Certificazione SA 8000:2014, sia ammessa anche la presentazione di certificazioni equivalenti, quali, ad esempio, la PAS 24000, ovvero altre certificazioni equivalenti.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
con riferimento alla procedura di gara in oggetto e, in particolare, ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, con la presente si chiede di precisare se, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per il possesso della Certificazione SA 8000:2014, sia ammessa anche la presentazione di certificazioni equivalenti, quali, ad esempio, la PAS 24000, ovvero altre certificazioni equivalenti.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
27/11/2025 18:13
Risposta
Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per il possesso della Certificazione SA 8000:2014 è ammessa la presentazione di certificazioni equivalenti ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 36/2023 che rinvia all’allegato II.8.
18/11/2025 15:46
Quesito #2
Spett.le S.A.
in merito ai Lotti 12-22 formuliamo il seguente quesito:
In riferimento al servizio di recapito postale di raccomandate semplici e A/R, disciplinato nei Lotti 12-22, chiediamo conferma che, per quanto riguarda l’Articolazione e numero dei punti di giacenza descritti all’ art. 10.6 del Capitolato tecnico, l’aggiudicatario può soddisfare tale richiesta, in mancanza di uffici fisici in determinate zone, attraverso modalità alternative, come riconosciuto per il servizio di notifica dei lotti 1-11.
in merito ai Lotti 12-22 formuliamo il seguente quesito:
In riferimento al servizio di recapito postale di raccomandate semplici e A/R, disciplinato nei Lotti 12-22, chiediamo conferma che, per quanto riguarda l’Articolazione e numero dei punti di giacenza descritti all’ art. 10.6 del Capitolato tecnico, l’aggiudicatario può soddisfare tale richiesta, in mancanza di uffici fisici in determinate zone, attraverso modalità alternative, come riconosciuto per il servizio di notifica dei lotti 1-11.
27/11/2025 18:17
Risposta
Non si conferma.
Si ribadisce quanto previsto nel Capitolato tecnico, in particolare:
ll numero di punti di giacenza per i lotti da 1 a 11, costituisce una dotazione minima di punti di giacenza che l’appaltatore dovrà mettere obbligatoriamente a disposizione in fase di esecuzione e che potrà essere incrementata dall’offerente in sede di Offerta tecnica nonché in corso di esecuzione contrattuale. Inoltre, in aggiunta alla dotazione minima di punti di giacenza potranno essere offerte, in sede di Offerta tecnica, ulteriori modalità di ritiro del Plico 890.
Il numero di punti di giacenza per i lotti da 12 a 22, costituisce una dotazione minima di punti di giacenza che l’appaltatore dovrà mettere obbligatoriamente a disposizione in fase di esecuzione e che potrà essere incrementata dall’offerente in sede di Offerta tecnica nonché in corso di esecuzione contrattuale. Inoltre, in aggiunta ai punti di giacenza minimi obbligatori di cui alla Tabella n. 5 del Capitolato, potranno essere offerte, in sede di Offerta tecnica, ulteriori modalità di ritiro.
Inoltre, si ricorda che, come previsto al par. 9 del Disciplinare di gara:
“Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell’articolo 113 del Codice, è richiesto:
- In relazione ai lotti da 1 a 11: disponibilità a garantire, in caso di aggiudicazione con esecuzione anticipata alla data indicata nel VIA o entro la data di stipula dell’Accordo Quadro, il numero complessivo dei punti di giacenza (inteso come somma del numero minimo di punti di giacenza di cui all’Allegato 4 “Articolazione logistica delle strutture abilitate al deposito e al ritiro delle giacenze” della delibera n. 78/23/CONS dell’AGCOM, nonché di quelli ulteriori eventualmente offerti) per l’intera durata dell’Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi.
- In relazione ai lotti da 12 a 22: disponibilità a garantire, in caso di aggiudicazione con esecuzione anticipata alla data indicata nel VIA o entro la data di stipula dell’Accordo Quadro, il numero complessivo dei punti di giacenza (inteso come somma del numero minimo di punti di giacenza di cui alla Tabella n. 5 dell’Allegato Capitolato tecnico nonché di quelli ulteriori eventualmente offerti) per l’intera durata dell’Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi”.
Si ribadisce quanto previsto nel Capitolato tecnico, in particolare:
ll numero di punti di giacenza per i lotti da 1 a 11, costituisce una dotazione minima di punti di giacenza che l’appaltatore dovrà mettere obbligatoriamente a disposizione in fase di esecuzione e che potrà essere incrementata dall’offerente in sede di Offerta tecnica nonché in corso di esecuzione contrattuale. Inoltre, in aggiunta alla dotazione minima di punti di giacenza potranno essere offerte, in sede di Offerta tecnica, ulteriori modalità di ritiro del Plico 890.
Il numero di punti di giacenza per i lotti da 12 a 22, costituisce una dotazione minima di punti di giacenza che l’appaltatore dovrà mettere obbligatoriamente a disposizione in fase di esecuzione e che potrà essere incrementata dall’offerente in sede di Offerta tecnica nonché in corso di esecuzione contrattuale. Inoltre, in aggiunta ai punti di giacenza minimi obbligatori di cui alla Tabella n. 5 del Capitolato, potranno essere offerte, in sede di Offerta tecnica, ulteriori modalità di ritiro.
Inoltre, si ricorda che, come previsto al par. 9 del Disciplinare di gara:
“Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell’articolo 113 del Codice, è richiesto:
- In relazione ai lotti da 1 a 11: disponibilità a garantire, in caso di aggiudicazione con esecuzione anticipata alla data indicata nel VIA o entro la data di stipula dell’Accordo Quadro, il numero complessivo dei punti di giacenza (inteso come somma del numero minimo di punti di giacenza di cui all’Allegato 4 “Articolazione logistica delle strutture abilitate al deposito e al ritiro delle giacenze” della delibera n. 78/23/CONS dell’AGCOM, nonché di quelli ulteriori eventualmente offerti) per l’intera durata dell’Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi.
- In relazione ai lotti da 12 a 22: disponibilità a garantire, in caso di aggiudicazione con esecuzione anticipata alla data indicata nel VIA o entro la data di stipula dell’Accordo Quadro, il numero complessivo dei punti di giacenza (inteso come somma del numero minimo di punti di giacenza di cui alla Tabella n. 5 dell’Allegato Capitolato tecnico nonché di quelli ulteriori eventualmente offerti) per l’intera durata dell’Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi”.
19/11/2025 15:00
Quesito #3
Spett.le S.A.,
In merito a quanto riportato ALL’ART. 8. SUBAPPALTO del Disciplinare di gara, ai fini dell’ammissibilità dei contratti continuativi di cooperazione, e nello specifico alla richiesta che tali contratti devono ”riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando”, atteso che la norma che prevede i contratti continuativi di cooperazione servizio e/o fornitura non richiede che abbiano data certa, ma prescrive solo che essi siano stati sottoscritti “in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto (Cons. di Stato, Sez. III, 29.1.2021, n. 879)" (cfr. TAR Toscana, n. 601/2021), si chiede di poter dimostrare l’avvenuta stipula dei contratti in data antecedente la pubblicazione del bando con qualsiasi modalità che ne testimoni l'esecuzione in data antecedente la data di pubblicazione del bando.
Distinti saluti
In merito a quanto riportato ALL’ART. 8. SUBAPPALTO del Disciplinare di gara, ai fini dell’ammissibilità dei contratti continuativi di cooperazione, e nello specifico alla richiesta che tali contratti devono ”riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando”, atteso che la norma che prevede i contratti continuativi di cooperazione servizio e/o fornitura non richiede che abbiano data certa, ma prescrive solo che essi siano stati sottoscritti “in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto (Cons. di Stato, Sez. III, 29.1.2021, n. 879)" (cfr. TAR Toscana, n. 601/2021), si chiede di poter dimostrare l’avvenuta stipula dei contratti in data antecedente la pubblicazione del bando con qualsiasi modalità che ne testimoni l'esecuzione in data antecedente la data di pubblicazione del bando.
Distinti saluti
27/11/2025 18:17
Risposta
Si rinvia al par. 6.2 delle Linee Guida ANAC-AGCOM n. 16 per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali, ai sensi del quale: “I contratti di cui al punto 1 sono stipulati con modalità che consentano l’individuazione della data certa, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica che gli stessi siano stati sottoscritti anteriormente all’indizione della procedura di gara”.
19/11/2025 15:28
Quesito #4
Spett.le S.A.,
In merito a quanto riportato all’art. 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE del Disciplinare di gara, al paragrafo “Limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti”, poniamo i seguenti chiarimenti:
Il disciplinare di gara dispone che, nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 8 lotti sia per i lotti da 1 a 11 sia per i lotti da 12 a 22 (il c.d. vincolo di aggiudicazione).
1. Si chiede conferma che, qualora un concorrente partecipi a soli n. 8 lotti e risulti primo classificato in tutti i suddetti, lo stesso debba essere considerato aggiudicatario di tutti gli 8 lotti.
2. Nel caso in cui un concorrente risulti aggiudicatario di 11 lotti e si renda necessario procedere alla riassegnazione di 3 lotti, si chiede quale criterio verrà applicato, in presenza di parità di punteggio complessivo più elevato tra i concorrenti coinvolti nella riassegnazione.
3. Nel caso in cui il concorrente aggiudicatario di 11 lotti sia anche l’unico concorrente partecipante (perché non si è presentato nessun’altro operatore economico o non è stata raggiunta la soglia di sbarramento di 50 punti su 80), si chiede secondo quale criterio verranno aggiudicati gli 8 lotti.
4. Prendendo ad esempio la tabella dell’ipotetica casistica di punteggi in allegato, chiediamo conferma che, di fronte ai punteggi riportati nell’esempio, in osservanza del criterio di limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti, il Lotto 3 verrebbe assegnato al Concorrente B e il Lotto 6 al Concorrente C, impedendo alla S.A. di assegnarli al Concorrente A che, su tali lotti, ha ottenuto un punteggio nettamente superiore nonché il migliore rispetto ai lotti a cui ha partecipato. (Esempio Lotto 3: concorrente B aggiudicatario= 55 punti; concorrente A non aggiudicabile= 100 punti).
Per quanto riguarda l’assegnazione del terzo lotto si seguiranno le modalità da voi indicate in risposta al punto n. 2.
In merito a quanto riportato all’art. 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE del Disciplinare di gara, al paragrafo “Limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti”, poniamo i seguenti chiarimenti:
Il disciplinare di gara dispone che, nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 8 lotti sia per i lotti da 1 a 11 sia per i lotti da 12 a 22 (il c.d. vincolo di aggiudicazione).
1. Si chiede conferma che, qualora un concorrente partecipi a soli n. 8 lotti e risulti primo classificato in tutti i suddetti, lo stesso debba essere considerato aggiudicatario di tutti gli 8 lotti.
2. Nel caso in cui un concorrente risulti aggiudicatario di 11 lotti e si renda necessario procedere alla riassegnazione di 3 lotti, si chiede quale criterio verrà applicato, in presenza di parità di punteggio complessivo più elevato tra i concorrenti coinvolti nella riassegnazione.
3. Nel caso in cui il concorrente aggiudicatario di 11 lotti sia anche l’unico concorrente partecipante (perché non si è presentato nessun’altro operatore economico o non è stata raggiunta la soglia di sbarramento di 50 punti su 80), si chiede secondo quale criterio verranno aggiudicati gli 8 lotti.
4. Prendendo ad esempio la tabella dell’ipotetica casistica di punteggi in allegato, chiediamo conferma che, di fronte ai punteggi riportati nell’esempio, in osservanza del criterio di limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti, il Lotto 3 verrebbe assegnato al Concorrente B e il Lotto 6 al Concorrente C, impedendo alla S.A. di assegnarli al Concorrente A che, su tali lotti, ha ottenuto un punteggio nettamente superiore nonché il migliore rispetto ai lotti a cui ha partecipato. (Esempio Lotto 3: concorrente B aggiudicatario= 55 punti; concorrente A non aggiudicabile= 100 punti).
Per quanto riguarda l’assegnazione del terzo lotto si seguiranno le modalità da voi indicate in risposta al punto n. 2.
27/11/2025 18:28
Risposta
1. Si conferma, fermo restando la verifica positiva dei requisiti generali e speciali.
2. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo la Stazione appaltante procede, secondo quanto previsto al par. 21 del Disciplinare di gara relativamente alla fattispecie di ex aequo ai fini della riassegnazione di eventuali lotti ulteriori all’ottavo, prevista al par. 4 del Disciplinare di gara.
3. Nel caso in cui il concorrente primo in graduatoria di 11 lotti sia anche l’unico concorrente partecipante il vincolo di aggiudicazione non trova applicazione. Ciò in considerazione dell’espresso richiamo, all’interno del Disciplinare di gara, al “secondo in graduatoria” come “parametro” per l’individuazione dei lotti non aggiudicabili.
4. Si conferma.
2. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo la Stazione appaltante procede, secondo quanto previsto al par. 21 del Disciplinare di gara relativamente alla fattispecie di ex aequo ai fini della riassegnazione di eventuali lotti ulteriori all’ottavo, prevista al par. 4 del Disciplinare di gara.
3. Nel caso in cui il concorrente primo in graduatoria di 11 lotti sia anche l’unico concorrente partecipante il vincolo di aggiudicazione non trova applicazione. Ciò in considerazione dell’espresso richiamo, all’interno del Disciplinare di gara, al “secondo in graduatoria” come “parametro” per l’individuazione dei lotti non aggiudicabili.
4. Si conferma.
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quesito.su.limitazione.dellaggiudicazione.numero.massimo.di.lotti.pagopa.pdf SHA-256: 20c65eb7953f6d7887b1942b6f1957ae537ac0cb962c390ac0e3a1b53ecb052c 27/11/2025 18:28 |
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20/11/2025 11:04
Quesito #5
1)
Con riferimento all'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e all'articolo 2 dell'Allegato 08 – Schema di Accordo Quadro, si chiede di confermare che, ai fini del calcolo dell'importo della garanzia definitiva, l'"importo dell'accordo quadro" debba essere inteso come l'importo a base di gara (valore contrattuale) offerto dal singolo concorrente per l'intera durata contrattuale, al netto dell'IVA, escludendo dal computo le eventuali opzioni e clausole di rinnovo di cui all'articolo 120 del Codice dei Contratti Pubblici.
Si richiede pertanto conferma che la base di calcolo per la garanzia definitiva sia costituita esclusivamente dall'importo contrattuale offerto per il periodo principale, senza considerare gli importi relativi a eventuali proroghe tecniche o opzioni contrattuali.
2)
Dalla lettura della documentazione di gara — in particolare del Progetto del Servizio (Allegato 01) e del Disciplinare di gara (Allegato 02) — non risultano pienamente univoche le modalità operative e i confini del servizio denominato “ricerca dell’irreperibile”.
In particolare, si chiede di chiarire:
Ambito della ricerca dell’irreperibile: se tale servizio riguardi esclusivamente la fase successiva all’esito negativo della notifica tramite Piattaforma SEND e della notifica postale tradizionale, o se debba essere inteso come attività autonoma di verifica dell’indirizzo del destinatario prima del tentativo di recapito.Fonti e strumenti di ricerca: se la “ricerca dell’irreperibile” debba basarsi esclusivamente su banche dati pubbliche, quali l’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), l’Indice PA (IPA) e gli Indici PEC previsti dal CAD, e in particolare:
· se l’operatore economico aggiudicatario potrà accedere direttamente alla Piattaforma ANPR per effettuare verifiche anagrafiche, oppure se tale accesso sarà mediato o autorizzato dalla Stazione Appaltante o dalla stessa PagoPA S.p.A.;
· se saranno previste credenziali o canali dedicati per l’interfacciamento alla Piattaforma ANPR e, in caso affermativo, con quali modalità e limiti di utilizzo.
Esito della ricerca: quale sia la modalità di rendicontazione dell’attività di ricerca dell’irreperibile e come tali esiti siano integrati nel flusso operativo della Piattaforma SEND o come debbano essere comunicati al consolidatore.
3)
Si richiede una proroga del termine di presentazione delle offerte attualmente fissato al 12/12/2025 ore 17:00.
La gara presenta elevata complessità tecnica e documentale, con numerosi allegati da analizzare e verificare (offerte economiche, capitolati, schemi tecnici). Sono inoltre stati riscontrati alcuni elementi che richiedono chiarimento, già oggetto di quesiti, tra cui le modalità di espletamento della ricerca dell’irreperibile e trasmissione dei relativi metadati.
Considerata la possibile incidenza delle risposte ai chiarimenti sulla corretta formulazione dell’offerta tecnica ed economica, si richiede una proroga, al fine di garantire una partecipazione consapevole e conforme ai principi di massima concorrenza e par condicio.
Con riferimento all'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e all'articolo 2 dell'Allegato 08 – Schema di Accordo Quadro, si chiede di confermare che, ai fini del calcolo dell'importo della garanzia definitiva, l'"importo dell'accordo quadro" debba essere inteso come l'importo a base di gara (valore contrattuale) offerto dal singolo concorrente per l'intera durata contrattuale, al netto dell'IVA, escludendo dal computo le eventuali opzioni e clausole di rinnovo di cui all'articolo 120 del Codice dei Contratti Pubblici.
Si richiede pertanto conferma che la base di calcolo per la garanzia definitiva sia costituita esclusivamente dall'importo contrattuale offerto per il periodo principale, senza considerare gli importi relativi a eventuali proroghe tecniche o opzioni contrattuali.
2)
Dalla lettura della documentazione di gara — in particolare del Progetto del Servizio (Allegato 01) e del Disciplinare di gara (Allegato 02) — non risultano pienamente univoche le modalità operative e i confini del servizio denominato “ricerca dell’irreperibile”.
In particolare, si chiede di chiarire:
Ambito della ricerca dell’irreperibile: se tale servizio riguardi esclusivamente la fase successiva all’esito negativo della notifica tramite Piattaforma SEND e della notifica postale tradizionale, o se debba essere inteso come attività autonoma di verifica dell’indirizzo del destinatario prima del tentativo di recapito.Fonti e strumenti di ricerca: se la “ricerca dell’irreperibile” debba basarsi esclusivamente su banche dati pubbliche, quali l’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), l’Indice PA (IPA) e gli Indici PEC previsti dal CAD, e in particolare:
· se l’operatore economico aggiudicatario potrà accedere direttamente alla Piattaforma ANPR per effettuare verifiche anagrafiche, oppure se tale accesso sarà mediato o autorizzato dalla Stazione Appaltante o dalla stessa PagoPA S.p.A.;
· se saranno previste credenziali o canali dedicati per l’interfacciamento alla Piattaforma ANPR e, in caso affermativo, con quali modalità e limiti di utilizzo.
Esito della ricerca: quale sia la modalità di rendicontazione dell’attività di ricerca dell’irreperibile e come tali esiti siano integrati nel flusso operativo della Piattaforma SEND o come debbano essere comunicati al consolidatore.
3)
Si richiede una proroga del termine di presentazione delle offerte attualmente fissato al 12/12/2025 ore 17:00.
La gara presenta elevata complessità tecnica e documentale, con numerosi allegati da analizzare e verificare (offerte economiche, capitolati, schemi tecnici). Sono inoltre stati riscontrati alcuni elementi che richiedono chiarimento, già oggetto di quesiti, tra cui le modalità di espletamento della ricerca dell’irreperibile e trasmissione dei relativi metadati.
Considerata la possibile incidenza delle risposte ai chiarimenti sulla corretta formulazione dell’offerta tecnica ed economica, si richiede una proroga, al fine di garantire una partecipazione consapevole e conforme ai principi di massima concorrenza e par condicio.
27/11/2025 18:25
Risposta
1. Si conferma. Resta inteso che, come previsto all’art. 10 comma 6 dell’Allegato 08 “Schema di Accordo quadro”:“Una garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Appaltatore a fronte della stipula di ciascun Contratto Attuativo; in tal caso, il relativo importo verrà calcolato con le medesime modalità indicate nell’art. 117 del Codice applicate al valore del Contratto Attuativo”.
2. Come previsto nel Capitolato tecnico, il servizio de quo è finalizzato all’accertamento dell'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario a cui non sia stato possibile il recapito. La relativa disciplina normativa è rinvenibile all’art. 26 comma 7 del D.L. 76/2020 e s.m.i. ai sensi del quale: “Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile”.
Pertanto, tali attività vengono espletate dall’addetto al recapito in loco, ossia nel luogo in cui l’addetto al recapito si trova per effettuare il tentativo di recapito, a seguito di mancata consegna nelle ipotesi previste dalla normativa richiamata.
Le modalità di rendicontazione dell’attività di ricerca dell’irreperibile sono descritte all’interno dei par. 8.3 e 9.4 del Capitolato tecnico nonché all’interno delle Appendici n. 1 e 2 al Capitolato tecnico.
In particolare, l’Appendice n. 1 al Capitolato tecnico, contenente le API, descrive come tali esiti siano integrati nel flusso operativo della Piattaforma SEND e come debbano essere comunicati al consolidatore. L’Appendice n. 2 fornisce istruzioni per la predisposizione degli esiti postali e la compilazione del verbale SEND.
3. Non è concessa la proroga del termine di presentazione delle offerte. Si ritiene che il termine del 12/12/2025 ore 17:00 sia adeguato alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte. Inoltre, è ampiamente rispettato il termine minimo di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
2. Come previsto nel Capitolato tecnico, il servizio de quo è finalizzato all’accertamento dell'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario a cui non sia stato possibile il recapito. La relativa disciplina normativa è rinvenibile all’art. 26 comma 7 del D.L. 76/2020 e s.m.i. ai sensi del quale: “Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile”.
Pertanto, tali attività vengono espletate dall’addetto al recapito in loco, ossia nel luogo in cui l’addetto al recapito si trova per effettuare il tentativo di recapito, a seguito di mancata consegna nelle ipotesi previste dalla normativa richiamata.
Le modalità di rendicontazione dell’attività di ricerca dell’irreperibile sono descritte all’interno dei par. 8.3 e 9.4 del Capitolato tecnico nonché all’interno delle Appendici n. 1 e 2 al Capitolato tecnico.
In particolare, l’Appendice n. 1 al Capitolato tecnico, contenente le API, descrive come tali esiti siano integrati nel flusso operativo della Piattaforma SEND e come debbano essere comunicati al consolidatore. L’Appendice n. 2 fornisce istruzioni per la predisposizione degli esiti postali e la compilazione del verbale SEND.
3. Non è concessa la proroga del termine di presentazione delle offerte. Si ritiene che il termine del 12/12/2025 ore 17:00 sia adeguato alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte. Inoltre, è ampiamente rispettato il termine minimo di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
20/11/2025 11:33
Quesito #6
Spett.le S.A.,
Si chiede conferma della necessità, in caso di aggiudicazione, di produrre evidenza delle polizze assicurative RCT/O, RC Professionale e Cyber Risk così come specificato al punto 2 dell’ART. 20 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA dell’Allegato 08 Schema di accordo quadro, e della necessità di rispettare i massimali indicati, come di seguito riepilogati:
“polizza assicurativa RCT/O n. _________ per i rischi di responsabilità civile con massimale per sinistro e per anno pari a € 1.000.000,00 nonché la polizza assicurativa RC Professionale n.___________ a copertura delle responsabilità contrattuali derivanti dalla propria attività e dall’erogazione dei Servizi/prestazioni, con massimale per sinistro e per anno di ___________ [modificare in fase di stipula, in funzione del valore del contratto inserendo massimale di € 3.000.000,00 per contratti di valore fino a € 30.000.000,00; massimale di € 5.000.000,00 per contratti di valore superiore a € 30.000.000,00] e della polizza assicurativa Cyber Risk n. _____ con massimale per sinistro e per anno _____________ [modificare in fase di stipula, in funzione del valore del contratto inserendo massimale di € 1.000.000,00 per contratti di valore fino a € 30.000.000,00; massimale € 5.000.000,00 per contratti di valore superiore a € 30.000.000,00].”
Si chiede conferma della necessità, in caso di aggiudicazione, di produrre evidenza delle polizze assicurative RCT/O, RC Professionale e Cyber Risk così come specificato al punto 2 dell’ART. 20 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA dell’Allegato 08 Schema di accordo quadro, e della necessità di rispettare i massimali indicati, come di seguito riepilogati:
“polizza assicurativa RCT/O n. _________ per i rischi di responsabilità civile con massimale per sinistro e per anno pari a € 1.000.000,00 nonché la polizza assicurativa RC Professionale n.___________ a copertura delle responsabilità contrattuali derivanti dalla propria attività e dall’erogazione dei Servizi/prestazioni, con massimale per sinistro e per anno di ___________ [modificare in fase di stipula, in funzione del valore del contratto inserendo massimale di € 3.000.000,00 per contratti di valore fino a € 30.000.000,00; massimale di € 5.000.000,00 per contratti di valore superiore a € 30.000.000,00] e della polizza assicurativa Cyber Risk n. _____ con massimale per sinistro e per anno _____________ [modificare in fase di stipula, in funzione del valore del contratto inserendo massimale di € 1.000.000,00 per contratti di valore fino a € 30.000.000,00; massimale € 5.000.000,00 per contratti di valore superiore a € 30.000.000,00].”
27/11/2025 18:29
Risposta
Si conferma quanto riportato all’art. 20 comma 2 dell’Allegato 08 “Schema di Accordo quadro”.
20/11/2025 11:40
Quesito #7
Relativamente alla "Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica" - lotti da 1 a 11 e lotti da 12 a 22 del disciplinare di gara ID:08_25 - si chiede se la certificazione PAS 24000:2022 possa essere considerata equivalente e, dunque, possa essere prodotta in sostituzione della certificazione SA 8000:2014, con conseguente analoga attribuzione del punteggio previsto dal disciplinare.
Grazie
Grazie
27/11/2025 18:58
Risposta
Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per il possesso della Certificazione SA 8000:2014 è ammessa la presentazione di certificazioni equivalenti ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 36/2023 che rinvia all’allegato II.8.
20/11/2025 11:42
Quesito #8
Nell'articolo 15 del disciplinare di gara ID:08_25 "domanda di partecipazione e documentazione amministrativa" si chiede di trasmettere "il documento d'identità del sottoscrittore in un file ad hoc e di non inserire lo stesso come appendice della restante documentazione richiesta". Tuttavia nella piattaforma telematica pagopa.tuttogare.it, nella sezione di caricamento della busta amministrativa, non è riportato un campo specifico dove caricare il file, essendo previsto solo il campo per l'inserimento della domanda di partecipazione, dell'avvalimento e del DGUE. Vogliate cortesemente indicarci dove caricare il file ad hoc richiesto.
27/11/2025 18:33
Risposta
Nella Piattaforma telematica, nella sezione di caricamento della busta amministrativa, sono previsti 3 campi:
DGUE;
Documentazione per avvalimento;
Documentazione amministrativa.
In quest’ultimo campo, come specificato all’interno della PAD, i concorrenti devono inserire la documentazione amministrativa richiesta dal Disciplinare di gara, incluso il documento di identità del sottoscrittore.
DGUE;
Documentazione per avvalimento;
Documentazione amministrativa.
In quest’ultimo campo, come specificato all’interno della PAD, i concorrenti devono inserire la documentazione amministrativa richiesta dal Disciplinare di gara, incluso il documento di identità del sottoscrittore.
20/11/2025 11:42
Quesito #9
Relativamente all'articolo 2 dello schema di Accordo Quadro, si chiede se - ai fine del calcolo dell'importo della garanzia definitiva - si possa considerare quale importo aggiudicato l'importo complessivo dell'appalto (36 mesi) al netto degli importi opzionali quali proroga, rinnovo ex art. 120 comma 1 lett. a) e quinto d'obbligo, posta la facoltà della SA di richiedere l'estensione della garanzia definitiva nel caso in cui usufruisse delle opzioni predette.
Grazie
Grazie
27/11/2025 18:33
Risposta
Si conferma. Resta inteso che, come previsto all’art. 10 comma 6 dell’Allegato 08 “Schema di Accordo quadro”: “Una garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Appaltatore a fronte della stipula di ciascun Contratto Attuativo; in tal caso, il relativo importo verrà calcolato con le medesime modalità indicate nell’art. 117 del Codice applicate al valore del Contratto Attuativo”.
20/11/2025 12:47
Quesito #10
Relativamente al requisito di Capacità economica e finanziaria di cui all'art. 6.2 del disciplinare di gara, ai fini della comprova è necessario allegare i bilanci o possono essere acquisiti di ufficio dalla SA sul FVOE? Grazie
27/11/2025 18:34
Risposta
Come previsto al par. 6 del Disciplinare di gara: “La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25 (rectius 24). L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima”.
20/11/2025 13:45
Quesito #11
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento a ciascun lotto di gara, si chiede di chiarire quanto segue:
Se gli importi pubblicati sulla piattaforma, ad esempio per il Lotto 1 (“Importo base: € 2.881.695,68” e “Costi della manodopera: € 2.999.315,92”), siano corretti oppure se si tratti di un mero refuso, poiché i valori risultano non possibili tra di loro, e non coerenti con quanto indicato nello Schema di Offerta Economica.Se i volumi di plichi indicati negli Schemi di Offerta Economica dei rispettivi lotti debbano intendersi riferiti ai 36 mesi, quindi 24 mesi a base di gara + 12 mesi di rinnovo.
Il presente chiarimento è richiesto al fine di predisporre un’offerta economica pienamente coerente con la normativa di gara e con la documentazione ufficiale.
con riferimento a ciascun lotto di gara, si chiede di chiarire quanto segue:
Se gli importi pubblicati sulla piattaforma, ad esempio per il Lotto 1 (“Importo base: € 2.881.695,68” e “Costi della manodopera: € 2.999.315,92”), siano corretti oppure se si tratti di un mero refuso, poiché i valori risultano non possibili tra di loro, e non coerenti con quanto indicato nello Schema di Offerta Economica.Se i volumi di plichi indicati negli Schemi di Offerta Economica dei rispettivi lotti debbano intendersi riferiti ai 36 mesi, quindi 24 mesi a base di gara + 12 mesi di rinnovo.
Il presente chiarimento è richiesto al fine di predisporre un’offerta economica pienamente coerente con la normativa di gara e con la documentazione ufficiale.
27/11/2025 18:36
Risposta
Si rinvia a quanto specificato a pag. 36 dell’Allegato 02 “Disciplinare di gara”: “N.B. Si precisa che, all’interno della PAD, è stato inserito, per ciascun lotto, in corrispondenza dell’“importo base”, il valore della base di gara al netto dei costi della manodopera, come previsto dalle impostazioni della PAD. Resta inteso che, per ciascun lotto, i ribassi offerti, saranno applicati sugli importi a base di gara previsti nel presente Disciplinare, i quali sono comprensivi dei costi della manodopera”.
Occorre, di conseguenza, far riferimento esclusivamente ai valori previsti all’interno della documentazione di gara.
Come previsto al par. 8 dell’Allegato 01 “Progetto del Servizio” i volumi dei plichi, stimati al meglio delle conoscenze attuali e indicati negli Schemi di Offerta Economica dei rispettivi lotti, sono riferiti ai 36 mesi di durata dell'Accordo quadro, escluse le opzioni.
Occorre, di conseguenza, far riferimento esclusivamente ai valori previsti all’interno della documentazione di gara.
Come previsto al par. 8 dell’Allegato 01 “Progetto del Servizio” i volumi dei plichi, stimati al meglio delle conoscenze attuali e indicati negli Schemi di Offerta Economica dei rispettivi lotti, sono riferiti ai 36 mesi di durata dell'Accordo quadro, escluse le opzioni.
20/11/2025 14:17
Quesito #12
Spett.le Stazione Appaltante,
con la presente, la scrivente Impresa, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, pubblicata in data 27/10/2025 e articolata in n. 22 lotti, data la complessità della procedura, sottopone alla Vostra cortese attenzione la richiesta di proroga dei termini relativi:
1. al termine per la presentazione dei chiarimenti
2. al termine ultimo per la presentazione delle offerte
Il tempo intercorso tra la pubblicazione del bando (27/10/2025) e la scadenza prevista (12/12/2025), pur formalmente congruo, risulta oggettivamente insufficiente rispetto all’impegno necessario per un’accurata analisi di tutti gli aspetti previsti dalla procedura.
Inoltre, la gara risulta strutturata su 22 lotti distinti, ciascuno dei quali richiede, per la partecipazione, la produzione di:
· documentazione amministrativa specifica,
· un’offerta tecnica autonoma,
· un’offerta economica dedicata.
Per i motivi sopra esposti, si chiede una ragionevole proroga dei termini per chiarimenti e presentazione delle offerte che, tenendo conto delle prossime festività, consenta la predisposizione di proposte complete e accurate, a beneficio della qualità e della concorrenzialità della procedura.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
con la presente, la scrivente Impresa, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, pubblicata in data 27/10/2025 e articolata in n. 22 lotti, data la complessità della procedura, sottopone alla Vostra cortese attenzione la richiesta di proroga dei termini relativi:
1. al termine per la presentazione dei chiarimenti
2. al termine ultimo per la presentazione delle offerte
Il tempo intercorso tra la pubblicazione del bando (27/10/2025) e la scadenza prevista (12/12/2025), pur formalmente congruo, risulta oggettivamente insufficiente rispetto all’impegno necessario per un’accurata analisi di tutti gli aspetti previsti dalla procedura.
Inoltre, la gara risulta strutturata su 22 lotti distinti, ciascuno dei quali richiede, per la partecipazione, la produzione di:
· documentazione amministrativa specifica,
· un’offerta tecnica autonoma,
· un’offerta economica dedicata.
Per i motivi sopra esposti, si chiede una ragionevole proroga dei termini per chiarimenti e presentazione delle offerte che, tenendo conto delle prossime festività, consenta la predisposizione di proposte complete e accurate, a beneficio della qualità e della concorrenzialità della procedura.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
27/11/2025 18:37
Risposta
Non è concessa la proroga del termine di presentazione delle offerte. Si ritiene che il termine del 12/12/2025 ore 17:00 sia adeguato alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte. Inoltre, è ampiamente rispettato il termine minimo di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
Il termine per la presentazione dei chiarimenti è stato prorogato al 01/12/2025 ore 17:00, come comunicato attraverso la Sezione “Avvisi pubblici” della PAD.
Il termine per la presentazione dei chiarimenti è stato prorogato al 01/12/2025 ore 17:00, come comunicato attraverso la Sezione “Avvisi pubblici” della PAD.
20/11/2025 15:20
Quesito #13
Si chiede alla Stazione Appaltante di voler confermare – o, se del caso, riconsiderare – che l’importo della garanzia provvisoria di cui all’art. 10 del Disciplinare debba essere determinato facendo riferimento esclusivamente all’importo a base di gara (valore contrattuale) del lotto per il quale si presenta offerta, per l’intera durata contrattuale, al netto dell’IVA, e senza includere nel calcolo le opzioni, le clausole di estensione o le eventuali previsioni dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 (estensioni, ripetizioni o rinnovi tecnici non garantiti).
Tale interpretazione appare coerente:
– con la natura dell’Accordo Quadro, la cui durata e valore massimo sono già predefiniti;
– con il principio secondo cui la garanzia provvisoria è calcolata sul valore dell’appalto posto a base di gara, e non sulle facoltà opzionali o eventuali della SA;
– con l’esigenza di garantire una partecipazione più ampia e competitiva da parte degli operatori economici, evitando un aggravio sproporzionato in fase di gara.
Alla luce di ciò, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che l’importo sul quale calcolare la garanzia provvisoria sia esclusivamente quello relativo al valore contrattuale del lotto, come riportato nel Disciplinare, al netto delle opzioni.
Inoltre, si chiede alla Stazione Appaltante di valutare l’opportunità di prorogare il termine di presentazione delle offerte, attualmente fissato al 12/12/2025, per i motivi di seguito esposti.
L’appalto presenta elevata complessità tecnica, in quanto coinvolge servizi articolati (notifica ex L. 890/1982, recapito nazionale, recapito internazionale, ricerca irreperibili, rendicontazione digitale, integrazioni API con la Piattaforma SEND, gestione delle giacenze, SLA articolati).L’offerta tecnica richiede la redazione di una Relazione Tecnica strutturata (nel limite di 25 pagine), conforme ai criteri dell’art. 18.1 del Disciplinare, che necessita di approfondimenti organizzativi e informatici non standard.La procedura richiede la compilazione di documentazione amministrativa complessa (DGUE per tutti i soggetti rilevanti, eventuali atti di avvalimento, contratti nativi digitali, verifiche sulle iscrizioni AGCOM e sui requisiti speciali).La necessità di verificare l’eventuale adeguamento dei sistemi informativi al modello di integrazione previsto dal Capitolato necessita di un congruo tempo di analisi tecnica.La proroga favorirebbe una partecipazione più ampia e consapevole da parte degli operatori economici interessati, in linea con i principi di massima concorrenza, proporzionalità e non discriminazione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.
Per tali ragioni si chiede cortesemente alla Stazione Appaltante di valutare la possibilità di posticipare il termine di presentazione delle offerte, in misura tale da consentire ai concorrenti di predisporre offerte tecnicamente più solide e coerenti con i requisiti richiesti.
Tale interpretazione appare coerente:
– con la natura dell’Accordo Quadro, la cui durata e valore massimo sono già predefiniti;
– con il principio secondo cui la garanzia provvisoria è calcolata sul valore dell’appalto posto a base di gara, e non sulle facoltà opzionali o eventuali della SA;
– con l’esigenza di garantire una partecipazione più ampia e competitiva da parte degli operatori economici, evitando un aggravio sproporzionato in fase di gara.
Alla luce di ciò, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che l’importo sul quale calcolare la garanzia provvisoria sia esclusivamente quello relativo al valore contrattuale del lotto, come riportato nel Disciplinare, al netto delle opzioni.
Inoltre, si chiede alla Stazione Appaltante di valutare l’opportunità di prorogare il termine di presentazione delle offerte, attualmente fissato al 12/12/2025, per i motivi di seguito esposti.
L’appalto presenta elevata complessità tecnica, in quanto coinvolge servizi articolati (notifica ex L. 890/1982, recapito nazionale, recapito internazionale, ricerca irreperibili, rendicontazione digitale, integrazioni API con la Piattaforma SEND, gestione delle giacenze, SLA articolati).L’offerta tecnica richiede la redazione di una Relazione Tecnica strutturata (nel limite di 25 pagine), conforme ai criteri dell’art. 18.1 del Disciplinare, che necessita di approfondimenti organizzativi e informatici non standard.La procedura richiede la compilazione di documentazione amministrativa complessa (DGUE per tutti i soggetti rilevanti, eventuali atti di avvalimento, contratti nativi digitali, verifiche sulle iscrizioni AGCOM e sui requisiti speciali).La necessità di verificare l’eventuale adeguamento dei sistemi informativi al modello di integrazione previsto dal Capitolato necessita di un congruo tempo di analisi tecnica.La proroga favorirebbe una partecipazione più ampia e consapevole da parte degli operatori economici interessati, in linea con i principi di massima concorrenza, proporzionalità e non discriminazione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.
Per tali ragioni si chiede cortesemente alla Stazione Appaltante di valutare la possibilità di posticipare il termine di presentazione delle offerte, in misura tale da consentire ai concorrenti di predisporre offerte tecnicamente più solide e coerenti con i requisiti richiesti.
27/11/2025 18:38
Risposta
Con riferimento alla garanzia provvisoria, non si conferma. Si rimanda all’art. 106, comma 2 del D.lgs. 36/2023 il quale disciplina che “L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando …”, come confermato altresì nella Relazione illustrativa dell’ANAC al Bando Tipo, intendendosi per “valore complessivo della procedura”, il valore - comprensivo di eventuali opzioni - ai sensi dell’art 14, comma 4 del Codice.
Si segnala inoltre che l’importo della garanzia provvisoria indicato, per ciascun lotto, all’interno della Tabella 6 del par. 10 “Garanzia provvisoria” del Disciplinare di gara è stato motivatamente ridotto in misura pari all’1% del valore complessivo di ciascun lotto, al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso.
Si rammenta infine che l’importo può essere ridotto in caso di possesso delle certificazioni indicate nel paragrafo 10 del Disciplinare di gara.
Con riferimento alla proroga del termine di presentazione delle offerte, si rappresenta che la stessa non è concessa. Si ritiene che il termine del 12/12/2025 ore 17:00 sia adeguato alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte. Inoltre, è ampiamente rispettato il termine minimo di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
Si segnala inoltre che l’importo della garanzia provvisoria indicato, per ciascun lotto, all’interno della Tabella 6 del par. 10 “Garanzia provvisoria” del Disciplinare di gara è stato motivatamente ridotto in misura pari all’1% del valore complessivo di ciascun lotto, al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso.
Si rammenta infine che l’importo può essere ridotto in caso di possesso delle certificazioni indicate nel paragrafo 10 del Disciplinare di gara.
Con riferimento alla proroga del termine di presentazione delle offerte, si rappresenta che la stessa non è concessa. Si ritiene che il termine del 12/12/2025 ore 17:00 sia adeguato alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte. Inoltre, è ampiamente rispettato il termine minimo di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
21/11/2025 09:48
Quesito #14
Gara europea a procedura aperta per l’affi damento, tramite Accordo Quadro ex art. 59, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., del Servizio di raccolta e recapito postale, del Servizio di notifi ca, del Servizio di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26 del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nonché dei servizi “a valle” del recapito connessi alla Piattaforma SEND (22 lotti)
Facciamo riferimento alla seguente clausola del modello DOMANDA DI PARTECIPAZIONE agli atti di gara: “DICHIARA di aver preso visione della documentazione relativa a:
-dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare (...) in relazione alla propria attività
-documento ricognitivo redatto dalla Stazione Appaltante relativamente alle ipotesi dei rischi interferenti con relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi e la stima degli eventuali costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti (parte integrante del DUVRI )”
Al riguardo, si chiede di confermare che non essendoci agli atti di gara tali documenti, entrambe le clausole potranno essere espunte.
Facciamo riferimento alla seguente clausola del modello DOMANDA DI PARTECIPAZIONE agli atti di gara: “DICHIARA di aver preso visione della documentazione relativa a:
-dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare (...) in relazione alla propria attività
-documento ricognitivo redatto dalla Stazione Appaltante relativamente alle ipotesi dei rischi interferenti con relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi e la stima degli eventuali costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti (parte integrante del DUVRI )”
Al riguardo, si chiede di confermare che non essendoci agli atti di gara tali documenti, entrambe le clausole potranno essere espunte.
27/11/2025 18:39
Risposta
Si conferma.
21/11/2025 09:49
Quesito #15
Gara europea a procedura aperta per l’affi damento, tramite Accordo Quadro ex art. 59, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., del Servizio di raccolta e recapito postale, del Servizio di notifi ca, del Servizio di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26 del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nonché dei servizi “a valle” del recapito connessi alla Piattaforma SEND (22 LOTTI)
Facciamo riferimento alla seguente clausola del modello DOMANDA DI PARTECIPAZIONE agli atti di gara: “sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto.”
Al riguardo, si chiede di confermare che pertanto la suddetta clausola potrà essere espunta perché non pertinente.
Facciamo riferimento alla seguente clausola del modello DOMANDA DI PARTECIPAZIONE agli atti di gara: “sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto.”
Al riguardo, si chiede di confermare che pertanto la suddetta clausola potrà essere espunta perché non pertinente.
27/11/2025 18:42
Risposta
Si conferma.
21/11/2025 09:51
Quesito #16
Gara europea a procedura aperta per l’affi damento, tramite Accordo Quadro ex art. 59, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., del Servizio di raccolta e recapito postale, del Servizio di notifi ca, del Servizio di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26 del D.l. n. 76/2020 e s.m.i. nonché dei servizi “a valle” del recapito connessi alla Piattaforma SEND (22 LOTTI)
Facciamo riferimento alla seguente clausola del modello DOMANDA DI PARTECIPAZIONE agli atti di gara: “a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla Stazione Appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi…”.
Al riguardo, si chiede di confermare che pertanto la suddetta clausola potrà essere espunta perché non pertinente.
Facciamo riferimento alla seguente clausola del modello DOMANDA DI PARTECIPAZIONE agli atti di gara: “a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla Stazione Appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi…”.
Al riguardo, si chiede di confermare che pertanto la suddetta clausola potrà essere espunta perché non pertinente.
27/11/2025 18:43
Risposta
Si conferma.
21/11/2025 09:58
Quesito #17
In merito al tema dell'obbligo di trasmissione della relazione di cui alla L. 68/99, siamo con la presente a rappresentare che il correttivo di cui al D.lgs. 209/2024 introduce l'allegato II.3 al Codice Appalti che, all'articolo 1, prevede una differenziazione tra gli operatori, distinguendo quelli di cui al comma 1, tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, e quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo individuati negli operatori diversi da quelli di cui al comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, i quali sono tenuti a presentare la relazione di genere alla stazione appaltante oltre che, ai sensi del successivo comma 3, anche la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/99 e a trasmetterla, di conseguenza, alle rappresentanze sindacali.
Da quanto sopra, emerge chiaramente come il dettato normativo non preveda l’obbligo per gli operatori già tenuti alla redazione del rapporto ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di produrre anche la relazione sull'ottemperanza alla normativa di cui alla L. 68/99 né, tantomeno, l'obbligo di trasmettere la relazione citata alle rappresentanze sindacali.
Questa previsione normativa, per il principio di gerarchia delle fonti, deve ritenersi prevalente sulle eventuali diverse indicazioni fornite dell'ANAC che, comunque, risultano fedelmente ottemperanti alla norma nel modello Domanda di partecipazione TIPO ove prevede la medesima distinzione sopra riportata.
La suddetta distinzione, tuttavia, non è stata riprodotta dal disciplinare della gara in oggetto (pag. 58- RELAZIONE DISABILI “Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.”).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, certi di un positivo riscontro, siamo a richiedere l’espunzione della clausola sopra riportata, oltre che di tutte le previsioni della lex specialis non conformi alla normativa di settore richiamata.
Da quanto sopra, emerge chiaramente come il dettato normativo non preveda l’obbligo per gli operatori già tenuti alla redazione del rapporto ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di produrre anche la relazione sull'ottemperanza alla normativa di cui alla L. 68/99 né, tantomeno, l'obbligo di trasmettere la relazione citata alle rappresentanze sindacali.
Questa previsione normativa, per il principio di gerarchia delle fonti, deve ritenersi prevalente sulle eventuali diverse indicazioni fornite dell'ANAC che, comunque, risultano fedelmente ottemperanti alla norma nel modello Domanda di partecipazione TIPO ove prevede la medesima distinzione sopra riportata.
La suddetta distinzione, tuttavia, non è stata riprodotta dal disciplinare della gara in oggetto (pag. 58- RELAZIONE DISABILI “Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.”).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, certi di un positivo riscontro, siamo a richiedere l’espunzione della clausola sopra riportata, oltre che di tutte le previsioni della lex specialis non conformi alla normativa di settore richiamata.
27/11/2025 18:46
Risposta
Non si conferma, sulla base di quanto precisato al paragrafo 14. “Clausola sociale e altre condizioni di partecipazione (paragrafo 9 del Disciplinare)” della Relazione illustrativa al bando tipo ANAC approvata dal Consiglio dell’Autorità in data 11 novembre 2025 del quale si riporta lo stralcio più significativo, rinviando alla Relazione per le relative motivazioni giuridiche: “Per questo motivo, al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nel bando-tipo la relativa clausola è stata formulata individuando come soggetti destinatari dell’obbligo di consegna della relazione anche gli operatori economici che occupano più di cinquanta dipendenti e non solo quelli che occupano un numero di dipendenti compreso tra quindici e cinquanta” (cfr. pagg. 55-56).
Considerando che sia il Disciplinare di gara sia lo Schema di Accordo quadro sono in linea con quanto previsto dall'ANAC, la domanda di partecipazione è da intendersi eterointegrata in tal senso.
Ciò è inoltre in linea con le Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia approvate con decreto del 20 giugno 2023, al paragrafo 3 Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, terzultimo cpv, il cui ambito di applicazione con il correttivo è stato esteso a tutte le tipologie di appalti (ad eccezione dei servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera), come ribadito nelle succitate pagine della relazione illustrativa dell’ANAC.
Considerando che sia il Disciplinare di gara sia lo Schema di Accordo quadro sono in linea con quanto previsto dall'ANAC, la domanda di partecipazione è da intendersi eterointegrata in tal senso.
Ciò è inoltre in linea con le Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia approvate con decreto del 20 giugno 2023, al paragrafo 3 Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, terzultimo cpv, il cui ambito di applicazione con il correttivo è stato esteso a tutte le tipologie di appalti (ad eccezione dei servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera), come ribadito nelle succitate pagine della relazione illustrativa dell’ANAC.
21/11/2025 11:54
Quesito #18
Spett.le Stazione Appaltante,
si chiede di chiarire se il punto di ritiro dei plichi cartacei (sede del Consolidatore) per ciascun lotto sarà ubicato nel territorio del lotto stesso.
Ad esempio, Lotto 6 – Campania, si chiede se il ritiro avverrà in Campania o altrove.
Cordiali saluti.
si chiede di chiarire se il punto di ritiro dei plichi cartacei (sede del Consolidatore) per ciascun lotto sarà ubicato nel territorio del lotto stesso.
Ad esempio, Lotto 6 – Campania, si chiede se il ritiro avverrà in Campania o altrove.
Cordiali saluti.
27/11/2025 18:53
Risposta
Allo stato attuale non sono note le sedi dei Centri di gestione della corrispondenza (CGC) del Consolidatore in quanto non è noto l’aggiudicatario della gara CIG B8E106FFED, indetta da questa Stazione appaltante.
Resta inteso che, come previsto nella suddetta procedura di gara, “L’Appaltatore si impegna ad allestire e gestire, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i singolo/i attuativo/i, almeno 5 (cinque) Centri di Gestione della Corrispondenza (CGC), uno in ciascuna delle seguenti aree territoriali:
- Area 1: Liguria, Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia.
- Area 2: Calabria, Campania, Sicilia.
- Area 3: Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria.
- Area 4: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto.
- Area 5: Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Puglia”.
Resta inteso che, come previsto nella suddetta procedura di gara, “L’Appaltatore si impegna ad allestire e gestire, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i singolo/i attuativo/i, almeno 5 (cinque) Centri di Gestione della Corrispondenza (CGC), uno in ciascuna delle seguenti aree territoriali:
- Area 1: Liguria, Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia.
- Area 2: Calabria, Campania, Sicilia.
- Area 3: Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria.
- Area 4: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto.
- Area 5: Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Puglia”.
21/11/2025 12:33
Quesito #19
Spett.le S.A.,
In relazione all’art 8- SUBAPPALTO del Disciplinare di gara si chiede conferma che, per i lotti da n. 12 a n. 22, l’operatore interessato potrà subappaltare parte della prestazioni dei lotti di cui è aggiudicatario ad altri operatori economici che:
- abbiano partecipato (singolarmente o in raggruppamento) agli stessi lotti;
- siano aggiudicatari di lotti diversi nell’ambito della stessa procedura di gara.
Distinti saluti
In relazione all’art 8- SUBAPPALTO del Disciplinare di gara si chiede conferma che, per i lotti da n. 12 a n. 22, l’operatore interessato potrà subappaltare parte della prestazioni dei lotti di cui è aggiudicatario ad altri operatori economici che:
- abbiano partecipato (singolarmente o in raggruppamento) agli stessi lotti;
- siano aggiudicatari di lotti diversi nell’ambito della stessa procedura di gara.
Distinti saluti
27/11/2025 18:54
Risposta
Si conferma.
21/11/2025 13:07
Quesito #20
Spett.le Ente,
si inviano le seguenti richieste di chiarimento:
1.In riferimento all’art.10.5 si chiede di precisare quali sono le informazioni oggetto di personalizzazione.
2.In coerenza con quanto previsto nel mercato postale e per gli analoghi prodotti del Servizio Universale si chiede conferma che per giorni lavorativi si intendano i giorni dal lunedì al venerdì ad esclusione del sabato e festivi.
3.Con riferimento a quanto riportato nell’art. 8.2 del CSA: “L’Appaltatore su richiesta e nel termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, pena l’applicazione delle penali previste nello schema di Accordo Quadro, deve trasmettere alla Stazione Appaltante un’attestazione utile ad attestare la data di consegna della C.A.N., la qualifica del soggetto (es. familiare, vicino ecc.) a cui la predetta raccomandata è stata consegnata all’eventuale mancato ritiro entro 10 giorni.” Si chiede di confermare che:
a) in caso di consegna della CAN, sia sufficiente fornire la rendicontazione elettronica per ottenere sia l’attestazione della data di consegna della CAN stessa che la qualifica del soggetto ricevente;
b) il rimando al mancato ritiro entro 10 giorni è da considerarsi un refuso in quanto la CAN viene consegnata in cassetta come previsto da normativa.
4.Relativamente a quanto previsto nell’art. 12.1 circa l’utilizzo di lettere-campione, si chiede conferma che si tratti di un refuso in quanto tutti i prodotti gestiti all’interno della commessa sono tracciati e rendicontati e quindi, per il monitoraggio degli SLA, verranno utilizzati i dati di rendicontazione.
5.Analogamente a quanto previsto per i livelli di servizio del recapito e della rendicontazione esiti, con riferimento a quanto riportato nel capitolato di gara ai par. 8.4 e 9.5 circa l’indennizzo da corrispondere in caso di notifica classificata “non rendicontabile”, furtato, smarrito, danneggiato, manomesso, si chiede conferma di poter applicare anche per questi eventi la soglia di tolleranza del 2% prima di incorrere nell’applicazione dell’indennizzo.
6. Con riferimento alle penali, si chiede conferma che tutte saranno calcolate su base trimestrale.
7.Con riferimento alle penale relativa all’ “Affido all'Operatore Estero” si chiede conferma che la stessa verrà applicata tenuto conto di una franchigia del 2%; ovvero, laddove la quota di invii fuori SLA nel trimestre di riferimento superi il 2%, allora si applicherà la penale.
8.Con riferimento alla posta internazionale, si chiede conferma che la responsabilità del fornitore aggiudicatario sarà limitata alla sola tratta nazionale.
9.Con riferimento all’art.8.6 del Capitolato, si chiede conferma che l’eccezione citata all’ultimo capoverso corrisponde a una casistica che non deve essere segnalata come “Non rendicontabile” e conseguentemente non sarà soggetta all’indennizzo previsto per le raccomandate “Non Rendicontabili” (sia in ambito 890, che non). In caso contrario si chiede di fornire ulteriori chiarimenti.
10.Con riferimento a quanto richiesto all’art. 8.5 “In caso di smarrimento, furto o danneggiamento della C.A.D. l’Appaltatore è tenuto ad emettere, ove possibile, un duplicato della C.A.D., recante la stessa data dell’originale e la dicitura “riemissione di C.A.D.”, senza ulteriori spese per l’Amministrazione mittente” si chiede conferma che si fa riferimento esclusivamente al duplicato del AR CAD, in quanto la raccomandata CAD è lasciata in cassetta e non è più riscontrabile dall’appaltatore.
11.Relativamente al paragrafo 11.1 del capitolato tecnico, al punto a) Predisposizione e conservazione della copia digitale conforme, si richiede se possa essere ritenuto conforme un processo, conforme alla normativa Agid, che prevede la certificazione iniziale validata dal notaio e l’invio dell’immagine dell’oggetto alla stazione appaltante a valle della scansione, con successivo processo di validazione del supervisore e validazione del notaio con deposito della documentazione completa in ambiente dedicato.
12. All’interno di allegato_4bis_appendice_n_1_al_capitolato_tecnico_3, nella sezione dedicata allo scambio flussi tramite API, nel file schemas-paper-v2 è presente la sezione “Richiesta di duplicato”. Si chiede conferma che si possa utilizzare solo tale flusso per la gestione dei duplicati e che questi possano essere inviati in formato digitale tramite i canali predisposti.
13.Relativamente al paragrafo 11.1 del capitolato tecnico, che disciplina le attività di normalizzazione, si chiede conferma che la richiesta di “ricongiungimento di Avvisi di Ricevimento erroneamente staccati da buste di inesito” sia da intendersi riferita esclusivamente agli Avvisi di Ricevimento eventualmente distaccati durante le fasi di lavorazione svolte presso i centri di digitalizzazione. Qualora invece l’indicazione dovesse comprendere anche gli Avvisi di Ricevimento che risultassero distaccati durante il processo di recapito, si rappresenta fin d’ora come una tale attività di ricongiungimento potrebbe risultare tecnicamente non realizzabile, soprattutto in ragione dei differenti tempi di rientro presso i centri dedicati alla dematerializzazione di questi oggetti.
14.Relativamente al paragrafo 11.1 del capitolato tecnico, viene riportato “Se le informazioni di esito/inesito e i metadati associati dovessero essere difformi, in seguito ad un controllo effettuato anche a campione dalla Stazione Appaltante, da quanto desumibile dalla visione della scansione ottica effettuata, la Stazione Appaltante potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione con una nuova scansione e/o il reinvio delle informazioni alla Committente attraverso i consueti metodi..”. Si richiede conferma che sia in qualunque momento possibile risottomettere, tramite i flussi utilizzati per invio di metadati esiti/inesiti e immagini, le informazioni utili alla correzione e che i sistemi della SA siano predisposti a riceverli.
15.Con riferimento alle spedizioni internazionali, il fornitore del Servizio Universale pubblica periodicamente l’elenco delle località nelle quali il servizio è momentaneamente sospeso, aggiornato in base alle comunicazioni operative internazionali. Si chiede pertanto conferma che le spedizioni verso tali paesi saranno sospese fino al ripristino al servizio.
Si ringrazia. Cordiali saluti
si inviano le seguenti richieste di chiarimento:
1.In riferimento all’art.10.5 si chiede di precisare quali sono le informazioni oggetto di personalizzazione.
2.In coerenza con quanto previsto nel mercato postale e per gli analoghi prodotti del Servizio Universale si chiede conferma che per giorni lavorativi si intendano i giorni dal lunedì al venerdì ad esclusione del sabato e festivi.
3.Con riferimento a quanto riportato nell’art. 8.2 del CSA: “L’Appaltatore su richiesta e nel termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, pena l’applicazione delle penali previste nello schema di Accordo Quadro, deve trasmettere alla Stazione Appaltante un’attestazione utile ad attestare la data di consegna della C.A.N., la qualifica del soggetto (es. familiare, vicino ecc.) a cui la predetta raccomandata è stata consegnata all’eventuale mancato ritiro entro 10 giorni.” Si chiede di confermare che:
a) in caso di consegna della CAN, sia sufficiente fornire la rendicontazione elettronica per ottenere sia l’attestazione della data di consegna della CAN stessa che la qualifica del soggetto ricevente;
b) il rimando al mancato ritiro entro 10 giorni è da considerarsi un refuso in quanto la CAN viene consegnata in cassetta come previsto da normativa.
4.Relativamente a quanto previsto nell’art. 12.1 circa l’utilizzo di lettere-campione, si chiede conferma che si tratti di un refuso in quanto tutti i prodotti gestiti all’interno della commessa sono tracciati e rendicontati e quindi, per il monitoraggio degli SLA, verranno utilizzati i dati di rendicontazione.
5.Analogamente a quanto previsto per i livelli di servizio del recapito e della rendicontazione esiti, con riferimento a quanto riportato nel capitolato di gara ai par. 8.4 e 9.5 circa l’indennizzo da corrispondere in caso di notifica classificata “non rendicontabile”, furtato, smarrito, danneggiato, manomesso, si chiede conferma di poter applicare anche per questi eventi la soglia di tolleranza del 2% prima di incorrere nell’applicazione dell’indennizzo.
6. Con riferimento alle penali, si chiede conferma che tutte saranno calcolate su base trimestrale.
7.Con riferimento alle penale relativa all’ “Affido all'Operatore Estero” si chiede conferma che la stessa verrà applicata tenuto conto di una franchigia del 2%; ovvero, laddove la quota di invii fuori SLA nel trimestre di riferimento superi il 2%, allora si applicherà la penale.
8.Con riferimento alla posta internazionale, si chiede conferma che la responsabilità del fornitore aggiudicatario sarà limitata alla sola tratta nazionale.
9.Con riferimento all’art.8.6 del Capitolato, si chiede conferma che l’eccezione citata all’ultimo capoverso corrisponde a una casistica che non deve essere segnalata come “Non rendicontabile” e conseguentemente non sarà soggetta all’indennizzo previsto per le raccomandate “Non Rendicontabili” (sia in ambito 890, che non). In caso contrario si chiede di fornire ulteriori chiarimenti.
10.Con riferimento a quanto richiesto all’art. 8.5 “In caso di smarrimento, furto o danneggiamento della C.A.D. l’Appaltatore è tenuto ad emettere, ove possibile, un duplicato della C.A.D., recante la stessa data dell’originale e la dicitura “riemissione di C.A.D.”, senza ulteriori spese per l’Amministrazione mittente” si chiede conferma che si fa riferimento esclusivamente al duplicato del AR CAD, in quanto la raccomandata CAD è lasciata in cassetta e non è più riscontrabile dall’appaltatore.
11.Relativamente al paragrafo 11.1 del capitolato tecnico, al punto a) Predisposizione e conservazione della copia digitale conforme, si richiede se possa essere ritenuto conforme un processo, conforme alla normativa Agid, che prevede la certificazione iniziale validata dal notaio e l’invio dell’immagine dell’oggetto alla stazione appaltante a valle della scansione, con successivo processo di validazione del supervisore e validazione del notaio con deposito della documentazione completa in ambiente dedicato.
12. All’interno di allegato_4bis_appendice_n_1_al_capitolato_tecnico_3, nella sezione dedicata allo scambio flussi tramite API, nel file schemas-paper-v2 è presente la sezione “Richiesta di duplicato”. Si chiede conferma che si possa utilizzare solo tale flusso per la gestione dei duplicati e che questi possano essere inviati in formato digitale tramite i canali predisposti.
13.Relativamente al paragrafo 11.1 del capitolato tecnico, che disciplina le attività di normalizzazione, si chiede conferma che la richiesta di “ricongiungimento di Avvisi di Ricevimento erroneamente staccati da buste di inesito” sia da intendersi riferita esclusivamente agli Avvisi di Ricevimento eventualmente distaccati durante le fasi di lavorazione svolte presso i centri di digitalizzazione. Qualora invece l’indicazione dovesse comprendere anche gli Avvisi di Ricevimento che risultassero distaccati durante il processo di recapito, si rappresenta fin d’ora come una tale attività di ricongiungimento potrebbe risultare tecnicamente non realizzabile, soprattutto in ragione dei differenti tempi di rientro presso i centri dedicati alla dematerializzazione di questi oggetti.
14.Relativamente al paragrafo 11.1 del capitolato tecnico, viene riportato “Se le informazioni di esito/inesito e i metadati associati dovessero essere difformi, in seguito ad un controllo effettuato anche a campione dalla Stazione Appaltante, da quanto desumibile dalla visione della scansione ottica effettuata, la Stazione Appaltante potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione con una nuova scansione e/o il reinvio delle informazioni alla Committente attraverso i consueti metodi..”. Si richiede conferma che sia in qualunque momento possibile risottomettere, tramite i flussi utilizzati per invio di metadati esiti/inesiti e immagini, le informazioni utili alla correzione e che i sistemi della SA siano predisposti a riceverli.
15.Con riferimento alle spedizioni internazionali, il fornitore del Servizio Universale pubblica periodicamente l’elenco delle località nelle quali il servizio è momentaneamente sospeso, aggiornato in base alle comunicazioni operative internazionali. Si chiede pertanto conferma che le spedizioni verso tali paesi saranno sospese fino al ripristino al servizio.
Si ringrazia. Cordiali saluti
09/12/2025 16:14
Risposta
1. Al momento, come da istruzioni allegate sub doc.2 al Capitolato Tecnico, specifiche personalizzazioni sono previste per i box stampati sulla busta, non anche per l’avviso di giacenza;
2. Al par. 1 delle premesse di cui al Capitolato tecnico è precisato che “I termini temporali indicati nel presente documento, per quanto attiene al recapito, vanno intesi come “lavorativi”. Quando si fa riferimento a giorni lavorativi si intendono le giornate tra il lunedì e il sabato, esclusi i giorni festivi.”
3. a) Su richiesta potrà essere richiesta una specifica attestazione redatta dall’Appaltatore e contenente le informazioni dettagliate al punto 8.2 del Capitolato tecnico, non essendo sufficiente la mera rendicontazione elettronica/metadato es. per casistiche in cui vi sia un contenzioso;
b) Si conferma che non vi è alcun refuso, in quanto la raccomandata CAN, come previsto dall’art. 7 comma 3 della L. 890/1982 è una raccomandata e come tale va gestita ai fini del recapito, non potendo essere lasciata meramente in cassetta; pertanto, ove il destinatario risulti temporaneamente assente al momento del tentativo di consegna della raccomandata CAN, ciò che viene lasciato in cassetta è l’avviso di giacenza relativo alla raccomandata CAN e non la raccomandata CAN stessa.
4. Non si conferma. Si precisa che, nell’ambito del monitoraggio su tutta la corrispondenza affidata all’Aggiudicatario, le lettere-campione saranno oggetto di analisi specifiche, nei termini riportati al par. 12.1 del Capitolato tecnico.
5. Non si conferma.
6. Si conferma.
7. Non si conferma. La penale relativa all’affido estero verrà applicata come riportato nella tabella 2 dell’art. 11, co. 3, dello schema di AQ secondo il quale “Sul totale degli oggetti postali gestiti in ogni trimestre, per ogni oggetto postale difforme allo SLA e per ogni giorno lavorativo di ritardo, verrà applicata una penale pari al 10% del costo dell’oggetto (l’importo massimo della penale non potrà superare costo dell’oggetto).” Non è applicata la franchigia prevista per le notifiche nazionali in considerazione dei ridotti volumi delle notifiche internazionali rispetto a quelle nazionali.
8. Con riferimento alla posta internazionale la tabella n. 2 dell’art 11, co. 3, dello Schema di AQ, prevede cinque fattispecie di penali, delle quali solo la prima “Affido all’operatore estero” è relativa all’inadempimento del fornitore sulla tratta nazionale mentre le altre tre fattispecie riguardano i ritardi nella consegna nelle zone 1, 2 o 3, e la quinta la “Restituzione e rendicontazione degli esiti al Consolidatore,” che prevedono modalità di calcolo delle penali differenziate che tengono conto della specificità/onerosità dell’adempimento richiesto.
9. Non si conferma. Come riportato dal Capitolato Tecnico al par. 8.6 ultimo capoverso, nel caso in cui non sia possibile rendicontare la fine giacenza con la scansione del relativo plico, la rendicontazione avviene in modo specifico ed è soggetta agli indennizzi previsti per la Non rendicontabilità.
10. Con riferimento al quesito, lo use case richiamato è quello di smarrimento, furto o danneggiamento della raccomandata CAD già emessa ma non ancora consegnata al destinatario. In tale ipotesi, in conformità con le previsioni della delibera 600/18/CONS è previsto che “l’operatore postale debba provvedere ad emettere a propria cura e spese un duplicato della comunicazione di avvenuto deposito recante la medesima data dell’originale, nonché la dicitura “riemissione di CAD”.
11. Si conferma, ma a condizione che il processo permetta alla piattaforma SEND di correlare l'immagine inviata a valle della scansione con il documento di validazione del notaio (es. attraverso l’indicazione dell'hash del documento iniziale riportata nel documento del notaio). Pertanto, il processo di validazione del supervisore, ancorché successivo all'esecuzione della scansione, deve essere in grado di consentire al notaio di certificare la conformità della prima scansione all’originale da cui è stata tratta.
12. Non si conferma. La rendicontazione di un duplicato potrà avvenire in modi differenti. Il flusso oggetto di chiarimento è relativo alla PaperReplicaRequest: attraverso il quale SEND richiede in modo estemporaneo la produzione di un duplicato. La rendicontazione di un duplicato in ogni caso può altresì avvenire nel flusso nominale di rendicontazione di una postalizzazione, ovvero mediante la struttura PaperProgressStatusEvent. In questo flusso dovrà essere rendicontato un evento caratterizzato dalla presenza del campo attachments[i].originType valorizzato con "DUPLICATED". Questa modalità è stata prevista per poter far avanzare la macchina a stati di rendicontazione della specifica postalizzazione fino all'evento di chiusura del fascicolo.
13. Non si conferma. Il ricongiungimento da macchina a stati avviene anche nello use case della compiuta giacenza, dove non è possibile ricevere una scansione separata tra plico ed avviso di ricevimento.
14. Si conferma che laddove la Stazione Appaltante lo richieda sarà possibile sostituire la scansione difforme e/o risottomettere le informazioni richieste dal Capitolato Tecnico, attraverso i metodi ivi individuati.
15. La Stazione Appaltante verificherà tempestivamente l'aggiornamento dell’elenco delle località nelle quali il servizio è momentaneamente sospeso, in base alle comunicazioni operative internazionali, al fine di recepire la sospensione delle spedizioni in tali località fino al ripristino del servizio, al netto di problemi alla stessa non imputabili e dei tempi tecnici di recepimento.
2. Al par. 1 delle premesse di cui al Capitolato tecnico è precisato che “I termini temporali indicati nel presente documento, per quanto attiene al recapito, vanno intesi come “lavorativi”. Quando si fa riferimento a giorni lavorativi si intendono le giornate tra il lunedì e il sabato, esclusi i giorni festivi.”
3. a) Su richiesta potrà essere richiesta una specifica attestazione redatta dall’Appaltatore e contenente le informazioni dettagliate al punto 8.2 del Capitolato tecnico, non essendo sufficiente la mera rendicontazione elettronica/metadato es. per casistiche in cui vi sia un contenzioso;
b) Si conferma che non vi è alcun refuso, in quanto la raccomandata CAN, come previsto dall’art. 7 comma 3 della L. 890/1982 è una raccomandata e come tale va gestita ai fini del recapito, non potendo essere lasciata meramente in cassetta; pertanto, ove il destinatario risulti temporaneamente assente al momento del tentativo di consegna della raccomandata CAN, ciò che viene lasciato in cassetta è l’avviso di giacenza relativo alla raccomandata CAN e non la raccomandata CAN stessa.
4. Non si conferma. Si precisa che, nell’ambito del monitoraggio su tutta la corrispondenza affidata all’Aggiudicatario, le lettere-campione saranno oggetto di analisi specifiche, nei termini riportati al par. 12.1 del Capitolato tecnico.
5. Non si conferma.
6. Si conferma.
7. Non si conferma. La penale relativa all’affido estero verrà applicata come riportato nella tabella 2 dell’art. 11, co. 3, dello schema di AQ secondo il quale “Sul totale degli oggetti postali gestiti in ogni trimestre, per ogni oggetto postale difforme allo SLA e per ogni giorno lavorativo di ritardo, verrà applicata una penale pari al 10% del costo dell’oggetto (l’importo massimo della penale non potrà superare costo dell’oggetto).” Non è applicata la franchigia prevista per le notifiche nazionali in considerazione dei ridotti volumi delle notifiche internazionali rispetto a quelle nazionali.
8. Con riferimento alla posta internazionale la tabella n. 2 dell’art 11, co. 3, dello Schema di AQ, prevede cinque fattispecie di penali, delle quali solo la prima “Affido all’operatore estero” è relativa all’inadempimento del fornitore sulla tratta nazionale mentre le altre tre fattispecie riguardano i ritardi nella consegna nelle zone 1, 2 o 3, e la quinta la “Restituzione e rendicontazione degli esiti al Consolidatore,” che prevedono modalità di calcolo delle penali differenziate che tengono conto della specificità/onerosità dell’adempimento richiesto.
9. Non si conferma. Come riportato dal Capitolato Tecnico al par. 8.6 ultimo capoverso, nel caso in cui non sia possibile rendicontare la fine giacenza con la scansione del relativo plico, la rendicontazione avviene in modo specifico ed è soggetta agli indennizzi previsti per la Non rendicontabilità.
10. Con riferimento al quesito, lo use case richiamato è quello di smarrimento, furto o danneggiamento della raccomandata CAD già emessa ma non ancora consegnata al destinatario. In tale ipotesi, in conformità con le previsioni della delibera 600/18/CONS è previsto che “l’operatore postale debba provvedere ad emettere a propria cura e spese un duplicato della comunicazione di avvenuto deposito recante la medesima data dell’originale, nonché la dicitura “riemissione di CAD”.
11. Si conferma, ma a condizione che il processo permetta alla piattaforma SEND di correlare l'immagine inviata a valle della scansione con il documento di validazione del notaio (es. attraverso l’indicazione dell'hash del documento iniziale riportata nel documento del notaio). Pertanto, il processo di validazione del supervisore, ancorché successivo all'esecuzione della scansione, deve essere in grado di consentire al notaio di certificare la conformità della prima scansione all’originale da cui è stata tratta.
12. Non si conferma. La rendicontazione di un duplicato potrà avvenire in modi differenti. Il flusso oggetto di chiarimento è relativo alla PaperReplicaRequest: attraverso il quale SEND richiede in modo estemporaneo la produzione di un duplicato. La rendicontazione di un duplicato in ogni caso può altresì avvenire nel flusso nominale di rendicontazione di una postalizzazione, ovvero mediante la struttura PaperProgressStatusEvent. In questo flusso dovrà essere rendicontato un evento caratterizzato dalla presenza del campo attachments[i].originType valorizzato con "DUPLICATED". Questa modalità è stata prevista per poter far avanzare la macchina a stati di rendicontazione della specifica postalizzazione fino all'evento di chiusura del fascicolo.
13. Non si conferma. Il ricongiungimento da macchina a stati avviene anche nello use case della compiuta giacenza, dove non è possibile ricevere una scansione separata tra plico ed avviso di ricevimento.
14. Si conferma che laddove la Stazione Appaltante lo richieda sarà possibile sostituire la scansione difforme e/o risottomettere le informazioni richieste dal Capitolato Tecnico, attraverso i metodi ivi individuati.
15. La Stazione Appaltante verificherà tempestivamente l'aggiornamento dell’elenco delle località nelle quali il servizio è momentaneamente sospeso, in base alle comunicazioni operative internazionali, al fine di recepire la sospensione delle spedizioni in tali località fino al ripristino del servizio, al netto di problemi alla stessa non imputabili e dei tempi tecnici di recepimento.
21/11/2025 13:49
Quesito #21
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla documentazione economica di gara di ciascun lotto, si chiede di chiarire quanto segue:
se l’Allegato 9-bis – Modello giustificativi offerta economica e lo Schema di conto economico di commessa debbano essere obbligatoriamente compilati e caricati già in sede di presentazione dell’offerta economica per ciascun lotto, oppure se tali modelli debbano essere prodotti solo in un momento successivo, in caso di eventuale richiesta di giustificativi da parte della Stazione Appaltante ai sensi della normativa sugli appalti pubblici.
Cordiali saluti.
con riferimento alla documentazione economica di gara di ciascun lotto, si chiede di chiarire quanto segue:
se l’Allegato 9-bis – Modello giustificativi offerta economica e lo Schema di conto economico di commessa debbano essere obbligatoriamente compilati e caricati già in sede di presentazione dell’offerta economica per ciascun lotto, oppure se tali modelli debbano essere prodotti solo in un momento successivo, in caso di eventuale richiesta di giustificativi da parte della Stazione Appaltante ai sensi della normativa sugli appalti pubblici.
Cordiali saluti.
27/11/2025 18:56
Risposta
Come previsto nel Disciplinare di gara - e dal Bando tipo ANAC - il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.
Parimenti, la mancata presentazione anticipata dell’Allegato “Schema conto economico commessa” non è causa di esclusione.
Ciò posto è auspicabile che i documenti vengano forniti in quanto strettamente connessi all’offerta economica presentata.
Parimenti, la mancata presentazione anticipata dell’Allegato “Schema conto economico commessa” non è causa di esclusione.
Ciò posto è auspicabile che i documenti vengano forniti in quanto strettamente connessi all’offerta economica presentata.
21/11/2025 14:59
Quesito #22
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento all'art. 11.11 dello schema di accordo quadro, si chiede conferma che per i crediti derivanti
dall' applicazione delle penali gli stessi vengano recuperate mediante emissione di nota di debito (fuori campo I.V.A. ex art. 15 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e succ. mod.) da parte della Committente. L’importo della suddetta nota di debito sarà recuperato in compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dalla Committente". In caso di conferma, si chiede di poter integrare il testo contrattuale con la seuddetta previsione.
con riferimento all'art. 11.11 dello schema di accordo quadro, si chiede conferma che per i crediti derivanti
dall' applicazione delle penali gli stessi vengano recuperate mediante emissione di nota di debito (fuori campo I.V.A. ex art. 15 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e succ. mod.) da parte della Committente. L’importo della suddetta nota di debito sarà recuperato in compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dalla Committente". In caso di conferma, si chiede di poter integrare il testo contrattuale con la seuddetta previsione.
01/12/2025 12:44
Risposta
Non si conferma, le penali verranno applicate all’esito del procedimento di cui all’art. 11, co. 10 e art. 13 dello Schema di Accordo Quadro. L'importo da fatturare sarà al netto delle penali, a seguito dell’approvazione del SAL e direttamente indicato nella Attestazione di regolare esecuzione (cosiddetta REL). L’art. 11. 11 dello Schema di Contratto disciplina una facoltà ulteriore della committente.
21/11/2025 15:11
Quesito #23
Spett.le S.A.,
con riferimento all’Offerta Tecnica dei Lotti da 1 a 11, si chiede di chiarire il seguente aspetto:
per il punto 2 – “Best practices nelle esperienze pregresse”, il limite di lunghezza di 1 pagina deve essere inteso come 1 pagina per ciascuna esperienza (e dunque 3 pagine complessive) o 1 unica pagina complessiva in cui descrivere tutte e 3 le esperienze richieste.
Cordialmente.
con riferimento all’Offerta Tecnica dei Lotti da 1 a 11, si chiede di chiarire il seguente aspetto:
per il punto 2 – “Best practices nelle esperienze pregresse”, il limite di lunghezza di 1 pagina deve essere inteso come 1 pagina per ciascuna esperienza (e dunque 3 pagine complessive) o 1 unica pagina complessiva in cui descrivere tutte e 3 le esperienze richieste.
Cordialmente.
01/12/2025 12:45
Risposta
Il limite di lunghezza di 1 pagina deve essere inteso come 1 pagina per ciascuna esperienza (e dunque massimo 3 pagine complessive).
21/11/2025 17:27
Quesito #24
Si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di voler confermare la titolarità di _________ in relazione ai trattamenti di dati personali necessari ai fini dell’offerta dei servizi postali, ivi comprese le attività di ricerca dell’irreperibile.
In merito, il D.L 2020/76 – “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” - (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), all’art.26, nel disciplinare le attività inerenti Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, prevede anche le comunicazioni tramite i servizi postali, ai sensi della legge 890/92.
Ad esempio, ai destinatari che non posseggono una PEC, un servizio elettronico di recapito certificato qualificato o non abbiano eletto un domicilio digitale, le comunicazioni di avvenuta ricezione sono forniti ai sensi della legge 890/92 (“7.Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge. In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagini per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma…”).
In merito ai ruoli che i soggetti coinvolti nelle attività descritte devono assumere, si è espresso il Garante per la protezione dei dati personali con il “Parere sullo schema di d.P.C.M., da adottare ai sensi dell'art.26, comma 15, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, in materia di Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione - 14 ottobre 2021”.
In esso il Garante ha dichiarato che:
“Con riferimento ai ruoli assunti dai vari soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (art. 14, commi 1-5), viene stabilito che:
- i mittenti sono titolari del trattamento dei dati utilizzati per l’invio al Gestore degli atti da notificare, nonché per la trasmissione e conservazione degli stessi;
- il Gestore è titolare del trattamento dei dati necessari all’accesso alla Piattaforma a mezzo SPID o CIE da parte dei destinatari, dei dati necessari per l’adesione e l’accesso dei mittenti, e di ogni altro dato inerente alla gestione di ogni attività strumentale all’utilizzo della Piattaforma stessa, ivi inclusa l’acquisizione dei domicili digitali delle persone fisiche;
- inoltre, il Gestore è responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, quando agisce per conto dei mittenti in relazione agli ulteriori trattamenti necessari alla gestione del servizio di notificazione, di invio degli avvisi di cortesia e degli avvisi di pagamento tramite la Piattaforma;
- l’addetto al recapito postale è titolare del trattamento per l’espletamento delle funzioni a lui affidate ai fini della fornitura del servizio di spedizione degli atti da notificare in modalità analogica.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, in caso di aggiudicazione della gara, si chiede di poter modificare il testo contrattuale negli articoli riferiti al tema del trattamento dati, al fine di rendere la disciplina contrattuale coerente con quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali.
In merito, il D.L 2020/76 – “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” - (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), all’art.26, nel disciplinare le attività inerenti Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, prevede anche le comunicazioni tramite i servizi postali, ai sensi della legge 890/92.
Ad esempio, ai destinatari che non posseggono una PEC, un servizio elettronico di recapito certificato qualificato o non abbiano eletto un domicilio digitale, le comunicazioni di avvenuta ricezione sono forniti ai sensi della legge 890/92 (“7.Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge. In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagini per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma…”).
In merito ai ruoli che i soggetti coinvolti nelle attività descritte devono assumere, si è espresso il Garante per la protezione dei dati personali con il “Parere sullo schema di d.P.C.M., da adottare ai sensi dell'art.26, comma 15, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, in materia di Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione - 14 ottobre 2021”.
In esso il Garante ha dichiarato che:
“Con riferimento ai ruoli assunti dai vari soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (art. 14, commi 1-5), viene stabilito che:
- i mittenti sono titolari del trattamento dei dati utilizzati per l’invio al Gestore degli atti da notificare, nonché per la trasmissione e conservazione degli stessi;
- il Gestore è titolare del trattamento dei dati necessari all’accesso alla Piattaforma a mezzo SPID o CIE da parte dei destinatari, dei dati necessari per l’adesione e l’accesso dei mittenti, e di ogni altro dato inerente alla gestione di ogni attività strumentale all’utilizzo della Piattaforma stessa, ivi inclusa l’acquisizione dei domicili digitali delle persone fisiche;
- inoltre, il Gestore è responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, quando agisce per conto dei mittenti in relazione agli ulteriori trattamenti necessari alla gestione del servizio di notificazione, di invio degli avvisi di cortesia e degli avvisi di pagamento tramite la Piattaforma;
- l’addetto al recapito postale è titolare del trattamento per l’espletamento delle funzioni a lui affidate ai fini della fornitura del servizio di spedizione degli atti da notificare in modalità analogica.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, in caso di aggiudicazione della gara, si chiede di poter modificare il testo contrattuale negli articoli riferiti al tema del trattamento dati, al fine di rendere la disciplina contrattuale coerente con quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali.
01/12/2025 12:55
Risposta
Per le finalità di recapito l’appaltatore è titolare del trattamento, come previsto dalla normativa di riferimento. Per le attività di conservazione degli inesitati, l’appaltatore sarà responsabile del trattamento della Stazione Appaltante, come prescritto dal contratto.
24/11/2025 10:10
Quesito #25
CHIARIMENTO 1
Con riferimento alla documentazione di gara si rileva che, pur essendo prevista l’emissione di SAL con cadenza trimestrale ai fini della fatturazione, non risulta espressamente indicato il termine entro il quale la Stazione Appaltante procede alla verifica e approvazione dei SAL trasmessi dall’Appaltatore, né il termine entro il quale viene rilasciato il relativo benestare alla fatturazione.
Si chiede, al fine di garantire una corretta pianificazione dei flussi amministrativo-contabili, di indicare entro quale termine massimo, decorrente dalla data di trasmissione del SAL da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si impegna a :
- effettuare la verifica del SAL;
- comunicare l’eventuale approvazione o le eventuali richieste di chiarimento/integrazione.
CHIARIMENTO 2
Si chiede alla Stazione Appaltante di voler fornire chiarimenti in merito alla previsione del bando secondo cui non sarebbe riconosciuta l’anticipazione del prezzo prevista dell’art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e si richiede di conoscere se sia prevista una revisione della clausola del bando alla luce della normativa vigente in considerazione dell’importanza di una corretta e sana gestione dei flussi finanziari.
CHIARIMENTO 3
Si chiede di elencare in modo puntuale gli eventi di processo che rendono la singola spedizione rendicontabile e fatturabile distinguendo, per tipologia di prodotto, e specificando il legame con i SAL e le fatture trimestrali.
CHIARIMENTO 4
Si chiede di confermare se il prodotto full digital sia classificato a livello di singola DU con un codice prodotto dedicato e la presenza obbligatoria di un allegato digitale nei flussi di rendicontazione.
CHIARIMENTO 5
Si richiede conferma che, per i prodotti full digital, l’evento ‘fascicolo chiuso’ con l'invio della copia digitale, rappresenti il momento di completamento del servizio.
CHIARIMENTO 6
Si chiede di confermare che le modalità alternative ai punti di giacenza previste per le notifiche AG dalla Delibera 78/23/CONS allegato 5 siano da ritenersi a tutti gli effetti in sostituzione dei punti di giacenza minimi, e che le modalità alternative siano previste in sostituzione dei punti di giacenza minimi anche per la giacenza delle raccomandate
CHIARIMENTO 7
in riferimento alla durata della Conservazione per i Documenti Nativo Digitali, per gli esiti e le relate che vengono generati fin dall'inizio in formato digitale (quindi firmati e prodotti elettronicamente), e che, come previsto, non hanno un archivio fisico, si chiede :
a) Per quanti anni dovremo garantire la loro permanenza nel Sistema di Conservazione Digitale a norma? ovvero Requisito minimo legale: 10 anni come per la documentazione fiscale/civile o un periodo differente basato sulla natura probatoria, come 5 anni, salvo specifiche eccezioni?
CHIARIMENTO 8
Durata della Conservazione per i Documenti Analogici Dematerializzati
Per gli esiti che nascono analogici (cartacei) e che vengono poi dematerializzati (scannerizzati conformemente):
Dopo averli acquisiti e portati correttamente in conservazione digitale, per quanti anni esattamente dovrà essere gestito il ciclo di vita della loro copia digitale nel sistema di conservazione?
Con riferimento alla documentazione di gara si rileva che, pur essendo prevista l’emissione di SAL con cadenza trimestrale ai fini della fatturazione, non risulta espressamente indicato il termine entro il quale la Stazione Appaltante procede alla verifica e approvazione dei SAL trasmessi dall’Appaltatore, né il termine entro il quale viene rilasciato il relativo benestare alla fatturazione.
Si chiede, al fine di garantire una corretta pianificazione dei flussi amministrativo-contabili, di indicare entro quale termine massimo, decorrente dalla data di trasmissione del SAL da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si impegna a :
- effettuare la verifica del SAL;
- comunicare l’eventuale approvazione o le eventuali richieste di chiarimento/integrazione.
CHIARIMENTO 2
Si chiede alla Stazione Appaltante di voler fornire chiarimenti in merito alla previsione del bando secondo cui non sarebbe riconosciuta l’anticipazione del prezzo prevista dell’art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e si richiede di conoscere se sia prevista una revisione della clausola del bando alla luce della normativa vigente in considerazione dell’importanza di una corretta e sana gestione dei flussi finanziari.
CHIARIMENTO 3
Si chiede di elencare in modo puntuale gli eventi di processo che rendono la singola spedizione rendicontabile e fatturabile distinguendo, per tipologia di prodotto, e specificando il legame con i SAL e le fatture trimestrali.
CHIARIMENTO 4
Si chiede di confermare se il prodotto full digital sia classificato a livello di singola DU con un codice prodotto dedicato e la presenza obbligatoria di un allegato digitale nei flussi di rendicontazione.
CHIARIMENTO 5
Si richiede conferma che, per i prodotti full digital, l’evento ‘fascicolo chiuso’ con l'invio della copia digitale, rappresenti il momento di completamento del servizio.
CHIARIMENTO 6
Si chiede di confermare che le modalità alternative ai punti di giacenza previste per le notifiche AG dalla Delibera 78/23/CONS allegato 5 siano da ritenersi a tutti gli effetti in sostituzione dei punti di giacenza minimi, e che le modalità alternative siano previste in sostituzione dei punti di giacenza minimi anche per la giacenza delle raccomandate
CHIARIMENTO 7
in riferimento alla durata della Conservazione per i Documenti Nativo Digitali, per gli esiti e le relate che vengono generati fin dall'inizio in formato digitale (quindi firmati e prodotti elettronicamente), e che, come previsto, non hanno un archivio fisico, si chiede :
a) Per quanti anni dovremo garantire la loro permanenza nel Sistema di Conservazione Digitale a norma? ovvero Requisito minimo legale: 10 anni come per la documentazione fiscale/civile o un periodo differente basato sulla natura probatoria, come 5 anni, salvo specifiche eccezioni?
CHIARIMENTO 8
Durata della Conservazione per i Documenti Analogici Dematerializzati
Per gli esiti che nascono analogici (cartacei) e che vengono poi dematerializzati (scannerizzati conformemente):
Dopo averli acquisiti e portati correttamente in conservazione digitale, per quanti anni esattamente dovrà essere gestito il ciclo di vita della loro copia digitale nel sistema di conservazione?
04/12/2025 11:04
Risposta
1. La verifica e l’approvazione dei SAL, incluse le eventuali richieste di chiarimento, dipendono dalla completezza e dalla correttezza del SAL prodotto dall’Appaltatore. Resta fermo che la Stazione appaltante effettuerà tempestivamente tale verifica e la comunicazione dell’eventuale approvazione del SAL o l’invio delle eventuali richieste di chiarimento/integrazione. Si rinvia all’art. 125 comma 7 del Codice per i termini relativi al rilascio del certificato di pagamento.
2. Come previsto dall’art. 33, comma 1, dell’Allegato II.14 del Codice, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, i contratti la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, come quelle oggetto del presente appalto. Pertanto la previsione contrattuale è in linea con la normativa vigente. Tuttavia, la SA si riserva di riconoscere l’anticipazione nel caso di contratti attuativi la cui esecuzione sia regolata da apposito cronoprogramma.
3. Si veda, a tal riguardo, quanto disciplinato dal par. 2 - Definizioni del Capitolato Tecnico, secondo cui per “«Servizio completato»: si intende la corretta esecuzione di tutte le azioni logistiche e di rendicontazione necessarie alla prosecuzione del processo di notifica per ogni spedizione affidata, in conformità alle normative di settore e alla documentazione contrattuale;”. Si precisa che tale definizione include la rendicontazione di tutti gli eventi di postalizzazione.
4. Posto che la Stazione appaltante non è certa di aver correttamente interpretato il quesito, se per codice prodotto si considera il codice oggetto (quindi il numero raccomandata) questo non potrà essere dedicato: la DU viene creata dal Consolidatore, prima di avere contezza che la postalizzazione potrà essere rendicontata come Full Digital. Se, invece, per codice prodotto va considerato il prodotto postale richiesto, SEND non darà informazioni in merito: i prodotti postali affidati sono quelli previsti in gara (AR, 890, RIR, RIS e RS). Si precisa che gli allegati richiesti da Capitolato Tecnico nei flussi di rendicontazioni, così come per gli oggetti non Full Digital, sono censiti nelle macchine a stati.
5. Si rimanda alla risposta fornita al precedente punto 3.
6. Non si conferma. Si ribadisce quanto previsto nel Capitolato tecnico, in particolare:
a) ll numero di punti di giacenza per i lotti da 1 a 11, costituisce una dotazione minima di punti di giacenza che l’appaltatore dovrà mettere obbligatoriamente a disposizione in fase di esecuzione e che potrà essere incrementata dall’offerente in sede di Offerta tecnica nonché in corso di esecuzione contrattuale. Inoltre, in aggiunta alla dotazione minima di punti di giacenza potranno essere offerte, in sede di Offerta tecnica, ulteriori modalità di ritiro del Plico 890.
b) Il numero di punti di giacenza per i lotti da 12 a 22, costituisce una dotazione minima di punti di giacenza che l’appaltatore dovrà mettere obbligatoriamente a disposizione in fase di esecuzione e che potrà essere incrementata dall’offerente in sede di Offerta tecnica nonché in corso di esecuzione contrattuale. Inoltre, in aggiunta ai punti di giacenza minimi obbligatori di cui alla Tabella n. 5 del Capitolato, potranno essere offerte, in sede di Offerta tecnica, ulteriori modalità di ritiro.
Inoltre, si ricorda che, come previsto al par. 9 del Disciplinare di gara:
“Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell’articolo 113 del Codice, è richiesto:
- In relazione ai lotti da 1 a 11: disponibilità a garantire, in caso di aggiudicazione con esecuzione anticipata alla data indicata nel VIA o entro la data di stipula dell’Accordo Quadro, il numero complessivo dei punti di giacenza (inteso come somma del numero minimo di punti di giacenza di cui all’Allegato 4 “Articolazione logistica delle strutture abilitate al deposito e al ritiro delle giacenze” della delibera n. 78/23/CONS dell’AGCOM, nonché di quelli ulteriori eventualmente offerti) per l’intera durata dell’Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi.
- In relazione ai lotti da 12 a 22: disponibilità a garantire, in caso di aggiudicazione con esecuzione anticipata alla data indicata nel VIA o entro la data di stipula dell’Accordo Quadro, il numero complessivo dei punti di giacenza (inteso come somma del numero minimo di punti di giacenza di cui alla Tabella n. 5 dell’Allegato Capitolato tecnico nonché di quelli ulteriori eventualmente offerti) per l’intera durata dell’Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi”.
7. La conservazione dovrà essere garantita per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di perfezionamento della notifica per il destinatario.
8. La conservazione dovrà essere garantita per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di perfezionamento della notifica per il destinatario.
2. Come previsto dall’art. 33, comma 1, dell’Allegato II.14 del Codice, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, i contratti la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, come quelle oggetto del presente appalto. Pertanto la previsione contrattuale è in linea con la normativa vigente. Tuttavia, la SA si riserva di riconoscere l’anticipazione nel caso di contratti attuativi la cui esecuzione sia regolata da apposito cronoprogramma.
3. Si veda, a tal riguardo, quanto disciplinato dal par. 2 - Definizioni del Capitolato Tecnico, secondo cui per “«Servizio completato»: si intende la corretta esecuzione di tutte le azioni logistiche e di rendicontazione necessarie alla prosecuzione del processo di notifica per ogni spedizione affidata, in conformità alle normative di settore e alla documentazione contrattuale;”. Si precisa che tale definizione include la rendicontazione di tutti gli eventi di postalizzazione.
4. Posto che la Stazione appaltante non è certa di aver correttamente interpretato il quesito, se per codice prodotto si considera il codice oggetto (quindi il numero raccomandata) questo non potrà essere dedicato: la DU viene creata dal Consolidatore, prima di avere contezza che la postalizzazione potrà essere rendicontata come Full Digital. Se, invece, per codice prodotto va considerato il prodotto postale richiesto, SEND non darà informazioni in merito: i prodotti postali affidati sono quelli previsti in gara (AR, 890, RIR, RIS e RS). Si precisa che gli allegati richiesti da Capitolato Tecnico nei flussi di rendicontazioni, così come per gli oggetti non Full Digital, sono censiti nelle macchine a stati.
5. Si rimanda alla risposta fornita al precedente punto 3.
6. Non si conferma. Si ribadisce quanto previsto nel Capitolato tecnico, in particolare:
a) ll numero di punti di giacenza per i lotti da 1 a 11, costituisce una dotazione minima di punti di giacenza che l’appaltatore dovrà mettere obbligatoriamente a disposizione in fase di esecuzione e che potrà essere incrementata dall’offerente in sede di Offerta tecnica nonché in corso di esecuzione contrattuale. Inoltre, in aggiunta alla dotazione minima di punti di giacenza potranno essere offerte, in sede di Offerta tecnica, ulteriori modalità di ritiro del Plico 890.
b) Il numero di punti di giacenza per i lotti da 12 a 22, costituisce una dotazione minima di punti di giacenza che l’appaltatore dovrà mettere obbligatoriamente a disposizione in fase di esecuzione e che potrà essere incrementata dall’offerente in sede di Offerta tecnica nonché in corso di esecuzione contrattuale. Inoltre, in aggiunta ai punti di giacenza minimi obbligatori di cui alla Tabella n. 5 del Capitolato, potranno essere offerte, in sede di Offerta tecnica, ulteriori modalità di ritiro.
Inoltre, si ricorda che, come previsto al par. 9 del Disciplinare di gara:
“Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell’articolo 113 del Codice, è richiesto:
- In relazione ai lotti da 1 a 11: disponibilità a garantire, in caso di aggiudicazione con esecuzione anticipata alla data indicata nel VIA o entro la data di stipula dell’Accordo Quadro, il numero complessivo dei punti di giacenza (inteso come somma del numero minimo di punti di giacenza di cui all’Allegato 4 “Articolazione logistica delle strutture abilitate al deposito e al ritiro delle giacenze” della delibera n. 78/23/CONS dell’AGCOM, nonché di quelli ulteriori eventualmente offerti) per l’intera durata dell’Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi.
- In relazione ai lotti da 12 a 22: disponibilità a garantire, in caso di aggiudicazione con esecuzione anticipata alla data indicata nel VIA o entro la data di stipula dell’Accordo Quadro, il numero complessivo dei punti di giacenza (inteso come somma del numero minimo di punti di giacenza di cui alla Tabella n. 5 dell’Allegato Capitolato tecnico nonché di quelli ulteriori eventualmente offerti) per l’intera durata dell’Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi”.
7. La conservazione dovrà essere garantita per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di perfezionamento della notifica per il destinatario.
8. La conservazione dovrà essere garantita per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di perfezionamento della notifica per il destinatario.
24/11/2025 10:31
Quesito #26
CHIARIMENTO 1
Con riferimento alla documentazione di gara si rileva che, pur essendo prevista l’emissione di SAL con cadenza trimestrale ai fini della fatturazione, non risulta espressamente indicato il termine entro il quale la Stazione Appaltante procede alla verifica e approvazione dei SAL trasmessi dall’Appaltatore, né il termine entro il quale viene rilasciato il relativo benestare alla fatturazione.
Si chiede, al fine di garantire una corretta pianificazione dei flussi amministrativo-contabili, di indicare entro quale termine massimo, decorrente dalla data di trasmissione del SAL da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si impegna a
• effettuare la verifica del SAL;
• comunicare l’eventuale approvazione o le eventuali richieste di chiarimento/integrazione.
CHIARIMENTO 2
Si chiede alla Stazione Appaltante di voler fornire chiarimenti in merito alla previsione del bando secondo cui non sarebbe riconosciuta l’anticipazione del prezzo prevista dell’art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e si richiede di conoscere se sia prevista una revisione della clausola del bando alla luce della normativa vigente in considerazione dell’importanza di una corretta e sana gestione dei flussi finanziari
CHIARIMENTO 3
Si chiede di elencare in modo puntuale gli eventi di processo che rendono la singola spedizione rendicontabile e fatturabile distinguendo, per tipologia di prodotto, e specificando il legame con i SAL e le fatture trimestrali.
CHIARIMENTO 4
Si chiede di confermare se il prodotto full digital sia classificato a livello di singola DU con un codice prodotto dedicato e la presenza obbligatoria di un allegato digitale nei flussi di rendicontazione.
CHIARIMENTO 5
Si richiede conferma che, per i prodotti full digital, l’evento ‘fascicolo chiuso’ con l'invio della copia digitale, rappresenti il momento di completamento del servizio
CHIARIMENTO 6
Si chiede di confermare che le modalità alternative ai punti di giacenza previste per le notifiche AG dalla Delibera 78/23/CONS allegato 5 siano da ritenersi a tutti gli effetti in sostituzione dei punti di giacenza minimi, e che le modalità alternative siano previste in sostituzione dei punti di giacenza minimi anche per la giacenza delle raccomandate
CHIARIMENTO 7
In riferimento alla durata della Conservazione per i Documenti Nativo Digitali, per gli esiti e le relate che vengono generati fin dall'inizio in formato digitale (quindi firmati e prodotti elettronicamente), e che, come previsto, non hanno un archivio fisico si chiede di specificare per quanti anni dovremmo garantire la loro permanenza nel Sistema di conservazione Digitale a norma, 10 anni come il requisito minimo legale per la documentazione fiscale/civile o 5 anni, periodo differente basato sulla natura probatoria, salvo specifiche eccezioni?
CHIARIMENTO 8
In riferimento alla durata della Conservazione per i Documenti Analogici Dematerializzati
Per gli esiti che nascono analogici (cartacei) e che vengono poi dematerializzati (scannerizzati conformemente), dopo averli acquisiti e portati correttamente in conservazione digitale, si chiede per quanti anni esattamente dovrà essere gestito il ciclo di vita della loro copia digitale nel sistema di conservazione?
Con riferimento alla documentazione di gara si rileva che, pur essendo prevista l’emissione di SAL con cadenza trimestrale ai fini della fatturazione, non risulta espressamente indicato il termine entro il quale la Stazione Appaltante procede alla verifica e approvazione dei SAL trasmessi dall’Appaltatore, né il termine entro il quale viene rilasciato il relativo benestare alla fatturazione.
Si chiede, al fine di garantire una corretta pianificazione dei flussi amministrativo-contabili, di indicare entro quale termine massimo, decorrente dalla data di trasmissione del SAL da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si impegna a
• effettuare la verifica del SAL;
• comunicare l’eventuale approvazione o le eventuali richieste di chiarimento/integrazione.
CHIARIMENTO 2
Si chiede alla Stazione Appaltante di voler fornire chiarimenti in merito alla previsione del bando secondo cui non sarebbe riconosciuta l’anticipazione del prezzo prevista dell’art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e si richiede di conoscere se sia prevista una revisione della clausola del bando alla luce della normativa vigente in considerazione dell’importanza di una corretta e sana gestione dei flussi finanziari
CHIARIMENTO 3
Si chiede di elencare in modo puntuale gli eventi di processo che rendono la singola spedizione rendicontabile e fatturabile distinguendo, per tipologia di prodotto, e specificando il legame con i SAL e le fatture trimestrali.
CHIARIMENTO 4
Si chiede di confermare se il prodotto full digital sia classificato a livello di singola DU con un codice prodotto dedicato e la presenza obbligatoria di un allegato digitale nei flussi di rendicontazione.
CHIARIMENTO 5
Si richiede conferma che, per i prodotti full digital, l’evento ‘fascicolo chiuso’ con l'invio della copia digitale, rappresenti il momento di completamento del servizio
CHIARIMENTO 6
Si chiede di confermare che le modalità alternative ai punti di giacenza previste per le notifiche AG dalla Delibera 78/23/CONS allegato 5 siano da ritenersi a tutti gli effetti in sostituzione dei punti di giacenza minimi, e che le modalità alternative siano previste in sostituzione dei punti di giacenza minimi anche per la giacenza delle raccomandate
CHIARIMENTO 7
In riferimento alla durata della Conservazione per i Documenti Nativo Digitali, per gli esiti e le relate che vengono generati fin dall'inizio in formato digitale (quindi firmati e prodotti elettronicamente), e che, come previsto, non hanno un archivio fisico si chiede di specificare per quanti anni dovremmo garantire la loro permanenza nel Sistema di conservazione Digitale a norma, 10 anni come il requisito minimo legale per la documentazione fiscale/civile o 5 anni, periodo differente basato sulla natura probatoria, salvo specifiche eccezioni?
CHIARIMENTO 8
In riferimento alla durata della Conservazione per i Documenti Analogici Dematerializzati
Per gli esiti che nascono analogici (cartacei) e che vengono poi dematerializzati (scannerizzati conformemente), dopo averli acquisiti e portati correttamente in conservazione digitale, si chiede per quanti anni esattamente dovrà essere gestito il ciclo di vita della loro copia digitale nel sistema di conservazione?
09/12/2025 14:28
Risposta
1. La verifica e l’approvazione dei SAL, incluse le eventuali richieste di chiarimento, dipendono dalla completezza e dalla correttezza del SAL prodotto dall’Appaltatore. Resta fermo che la Stazione appaltante effettuerà tempestivamente tale verifica e la comunicazione dell’eventuale approvazione del SAL o l’invio delle eventuali richieste di chiarimento/integrazione. Si rinvia all’art. 125 comma 7 del Codice per i termini relativi al rilascio del certificato di pagamento.
2. Come previsto dall’art. 33, comma 1, dell’Allegato II.14 del Codice, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, i contratti la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, come quelle oggetto del presente appalto. Pertanto la previsione contrattuale è in linea con la normativa vigente. Tuttavia, la SA si riserva di riconoscere l’anticipazione nel caso di contratti attuativi la cui esecuzione sia regolata da apposito cronoprogramma.
3. Si veda, a tal riguardo, quanto disciplinato dal par. 2 - Definizioni del Capitolato Tecnico, secondo cui per “«Servizio completato»: si intende la corretta esecuzione di tutte le azioni logistiche e di rendicontazione necessarie alla prosecuzione del processo di notifica per ogni spedizione affidata, in conformità alle normative di settore e alla documentazione contrattuale;”. Si precisa che tale definizione include la rendicontazione di tutti gli eventi di postalizzazione.
4. Posto che la Stazione appaltante non è certa di aver correttamente interpretato il quesito, se per codice prodotto si considera il codice oggetto (quindi il numero raccomandata) questo non potrà essere dedicato: la DU viene creata dal Consolidatore, prima di avere contezza che la postalizzazione potrà essere rendicontata come Full Digital. Se, invece, per codice prodotto va considerato il prodotto postale richiesto, SEND non darà informazioni in merito: i prodotti postali affidati sono quelli previsti in gara (AR, 890, RIR, RIS e RS). Si precisa che gli allegati richiesti da Capitolato Tecnico nei flussi di rendicontazioni, così come per gli oggetti non Full Digital, sono censiti nelle macchine a stati.
5. Si rimanda alla risposta fornita al precedente punto 3.
6. Non si conferma. Si ribadisce quanto previsto nel Capitolato tecnico, in particolare:
- ll numero di punti di giacenza per i lotti da 1 a 11, costituisce una dotazione minima di punti di giacenza che l’appaltatore dovrà mettere obbligatoriamente a disposizione in fase di esecuzione e che potrà essere incrementata dall’offerente in sede di Offerta tecnica nonché in corso di esecuzione contrattuale. Inoltre, in aggiunta alla dotazione minima di punti di giacenza potranno essere offerte, in sede di Offerta tecnica, ulteriori modalità di ritiro del Plico 890.
- Il numero di punti di giacenza per i lotti da 12 a 22, costituisce una dotazione minima di punti di giacenza che l’appaltatore dovrà mettere obbligatoriamente a disposizione in fase di esecuzione e che potrà essere incrementata dall’offerente in sede di Offerta tecnica nonché in corso di esecuzione contrattuale. Inoltre, in aggiunta ai punti di giacenza minimi obbligatori di cui alla Tabella n. 5 del Capitolato, potranno essere offerte, in sede di Offerta tecnica, ulteriori modalità di ritiro.
Inoltre, si ricorda che, come previsto al par. 9 del Disciplinare di gara:
“Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell’articolo 113 del Codice, è richiesto:
- In relazione ai lotti da 1 a 11: disponibilità a garantire, in caso di aggiudicazione con esecuzione anticipata alla data indicata nel VIA o entro la data di stipula dell’Accordo Quadro, il numero complessivo dei punti di giacenza (inteso come somma del numero minimo di punti di giacenza di cui all’Allegato 4 “Articolazione logistica delle strutture abilitate al deposito e al ritiro delle giacenze” della delibera n. 78/23/CONS dell’AGCOM, nonché di quelli ulteriori eventualmente offerti) per l’intera durata dell’Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi.
- In relazione ai lotti da 12 a 22: disponibilità a garantire, in caso di aggiudicazione con esecuzione anticipata alla data indicata nel VIA o entro la data di stipula dell’Accordo Quadro, il numero complessivo dei punti di giacenza (inteso come somma del numero minimo di punti di giacenza di cui alla Tabella n. 5 dell’Allegato Capitolato tecnico nonché di quelli ulteriori eventualmente offerti) per l’intera durata dell’Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi”.
7. La conservazione dovrà essere garantita per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di perfezionamento della notifica per il destinatario.
8. La conservazione dovrà essere garantita per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di perfezionamento della notifica per il destinatario.
2. Come previsto dall’art. 33, comma 1, dell’Allegato II.14 del Codice, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, i contratti la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, come quelle oggetto del presente appalto. Pertanto la previsione contrattuale è in linea con la normativa vigente. Tuttavia, la SA si riserva di riconoscere l’anticipazione nel caso di contratti attuativi la cui esecuzione sia regolata da apposito cronoprogramma.
3. Si veda, a tal riguardo, quanto disciplinato dal par. 2 - Definizioni del Capitolato Tecnico, secondo cui per “«Servizio completato»: si intende la corretta esecuzione di tutte le azioni logistiche e di rendicontazione necessarie alla prosecuzione del processo di notifica per ogni spedizione affidata, in conformità alle normative di settore e alla documentazione contrattuale;”. Si precisa che tale definizione include la rendicontazione di tutti gli eventi di postalizzazione.
4. Posto che la Stazione appaltante non è certa di aver correttamente interpretato il quesito, se per codice prodotto si considera il codice oggetto (quindi il numero raccomandata) questo non potrà essere dedicato: la DU viene creata dal Consolidatore, prima di avere contezza che la postalizzazione potrà essere rendicontata come Full Digital. Se, invece, per codice prodotto va considerato il prodotto postale richiesto, SEND non darà informazioni in merito: i prodotti postali affidati sono quelli previsti in gara (AR, 890, RIR, RIS e RS). Si precisa che gli allegati richiesti da Capitolato Tecnico nei flussi di rendicontazioni, così come per gli oggetti non Full Digital, sono censiti nelle macchine a stati.
5. Si rimanda alla risposta fornita al precedente punto 3.
6. Non si conferma. Si ribadisce quanto previsto nel Capitolato tecnico, in particolare:
- ll numero di punti di giacenza per i lotti da 1 a 11, costituisce una dotazione minima di punti di giacenza che l’appaltatore dovrà mettere obbligatoriamente a disposizione in fase di esecuzione e che potrà essere incrementata dall’offerente in sede di Offerta tecnica nonché in corso di esecuzione contrattuale. Inoltre, in aggiunta alla dotazione minima di punti di giacenza potranno essere offerte, in sede di Offerta tecnica, ulteriori modalità di ritiro del Plico 890.
- Il numero di punti di giacenza per i lotti da 12 a 22, costituisce una dotazione minima di punti di giacenza che l’appaltatore dovrà mettere obbligatoriamente a disposizione in fase di esecuzione e che potrà essere incrementata dall’offerente in sede di Offerta tecnica nonché in corso di esecuzione contrattuale. Inoltre, in aggiunta ai punti di giacenza minimi obbligatori di cui alla Tabella n. 5 del Capitolato, potranno essere offerte, in sede di Offerta tecnica, ulteriori modalità di ritiro.
Inoltre, si ricorda che, come previsto al par. 9 del Disciplinare di gara:
“Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell’articolo 113 del Codice, è richiesto:
- In relazione ai lotti da 1 a 11: disponibilità a garantire, in caso di aggiudicazione con esecuzione anticipata alla data indicata nel VIA o entro la data di stipula dell’Accordo Quadro, il numero complessivo dei punti di giacenza (inteso come somma del numero minimo di punti di giacenza di cui all’Allegato 4 “Articolazione logistica delle strutture abilitate al deposito e al ritiro delle giacenze” della delibera n. 78/23/CONS dell’AGCOM, nonché di quelli ulteriori eventualmente offerti) per l’intera durata dell’Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi.
- In relazione ai lotti da 12 a 22: disponibilità a garantire, in caso di aggiudicazione con esecuzione anticipata alla data indicata nel VIA o entro la data di stipula dell’Accordo Quadro, il numero complessivo dei punti di giacenza (inteso come somma del numero minimo di punti di giacenza di cui alla Tabella n. 5 dell’Allegato Capitolato tecnico nonché di quelli ulteriori eventualmente offerti) per l’intera durata dell’Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi”.
7. La conservazione dovrà essere garantita per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di perfezionamento della notifica per il destinatario.
8. La conservazione dovrà essere garantita per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di perfezionamento della notifica per il destinatario.
24/11/2025 15:14
Quesito #27
In considerazione dell'articolazione in molteplici lotti e del cospicuo numero di documenti richiesti ai fini della partecipazione alla gara, si chiede di confermare che la presentazione di documentazione amministrativa in una versione oscurata / anonimizzata nei dati personali è puramente facoltativa e rimessa alla scelta dell'operatore economico partecipante.
01/12/2025 12:58
Risposta
Si conferma.
24/11/2025 16:12
Quesito #28
Spett.le Stazione Appaltante,
al fine di garantire la corretta pianificazione delle attività di smistamento e recapito, nonché il rispetto degli SLA previsti dal Capitolato, si chiede conferma che il Consolidatore incaricato della stampa e imbustamento dei plichi sia tenuto a rispettare l’ordinamento dei plichi, le modalità di predisposizione dei pacchi e la scheda tecnica fornita dall’Appaltatore del servizio di recapito.
Cordiali saluti.
al fine di garantire la corretta pianificazione delle attività di smistamento e recapito, nonché il rispetto degli SLA previsti dal Capitolato, si chiede conferma che il Consolidatore incaricato della stampa e imbustamento dei plichi sia tenuto a rispettare l’ordinamento dei plichi, le modalità di predisposizione dei pacchi e la scheda tecnica fornita dall’Appaltatore del servizio di recapito.
Cordiali saluti.
01/12/2025 12:59
Risposta
Si rinvia al par. 9.2del Capitolato tecnico secondo cui “L’Appaltatore provvede a segnalare puntualmente le eventuali anomalie riscontrate nella distinta di presa in carico, incluso il mancato rispetto dell’ordinamento dei Plichi come concordato con il Consolidatore. Tutta la corrispondenza presa in carico e per la quale non siano state comunicate anomalie nei tempi previsti, è considerata accettata dall’Appaltatore”.
25/11/2025 18:24
Quesito #29
Si chiede di voler considerare i tempi di rendicontazione in giorni lavorativi.
01/12/2025 13:00
Risposta
Come previsto al par. 1 dell’Allegato “Capitolato tecnico”: “Salvo deroghe espresse in cui è esplicitato il riferimento a giorni “lavorativi”, i tempi di restituzione e rendicontazione degli esiti vanno intesi come “solari”, anche in ragione del fatto che la normativa che regola SEND fa riferimento a termini espressi in giorni solari e non lavorativi.
25/11/2025 18:27
Quesito #30
Si chiede di voler considerare i tempi di rendicontazione in giorni lavorativi.
09/12/2025 14:14
Risposta
Come previsto al par. 1 dell’Allegato “Capitolato tecnico”: “Salvo deroghe espresse in cui è esplicitato il riferimento a giorni “lavorativi”, i tempi di restituzione e rendicontazione degli esiti vanno intesi come “solari”, anche in ragione del fatto che la normativa che regola SEND fa riferimento a termini espressi in giorni solari e non lavorativi.
26/11/2025 12:09
Quesito #31
con la presente siamo a richiedere i seguenti chirimenti:
-Nel Capitolato tecnico al paragrafo 11.1. punto c) è riportato: “…l’Appaltatore dovrà conservare gli originali per 10 anni dalla data di produzione o dalla data di conclusione dell’iter notificatorio relativo alla notifica” , mentre al punto ì) è riportato “restituzione alla Stazione Appaltante o ad altro soggetto individuato dalla stessa, al termine del Contratto, del Materiale in deposito debitamente inscatolato, imballato e su pallet ….”. Si chiede di specificare quale delle due affermazioni è valida.
- Nel Capitolato tecnico al paragrafo 11.1. punto a), penultimo capoverso è riportato: “Infine, l’Appaltatore dovrà concludere il processo di conformità della singola dematerializzazione ottenendo dal notaio o da altro pubblico ufficiale l’attestazione di esito positivo della verifica di conformità. Sarà cura della Stazione Appaltante fornire agli aggiudicatari un template di tale attestazione di verifica e la tempistica di periodicità di esecuzione della verifica stessa, nonché ogni altra indicazione in merito alle modalità di messa a disposizione di tale verifica per le Amministrazioni e i destinatari.” Si chiede di conoscere in anticipo almeno la “tempistica di periodicità di esecuzione della verifica” in quanto la necessità di un notaio o di un pubblico ufficiale può incidere in maniera significativa sui costi.
Si ringrazia anticipatamente.
-Nel Capitolato tecnico al paragrafo 11.1. punto c) è riportato: “…l’Appaltatore dovrà conservare gli originali per 10 anni dalla data di produzione o dalla data di conclusione dell’iter notificatorio relativo alla notifica” , mentre al punto ì) è riportato “restituzione alla Stazione Appaltante o ad altro soggetto individuato dalla stessa, al termine del Contratto, del Materiale in deposito debitamente inscatolato, imballato e su pallet ….”. Si chiede di specificare quale delle due affermazioni è valida.
- Nel Capitolato tecnico al paragrafo 11.1. punto a), penultimo capoverso è riportato: “Infine, l’Appaltatore dovrà concludere il processo di conformità della singola dematerializzazione ottenendo dal notaio o da altro pubblico ufficiale l’attestazione di esito positivo della verifica di conformità. Sarà cura della Stazione Appaltante fornire agli aggiudicatari un template di tale attestazione di verifica e la tempistica di periodicità di esecuzione della verifica stessa, nonché ogni altra indicazione in merito alle modalità di messa a disposizione di tale verifica per le Amministrazioni e i destinatari.” Si chiede di conoscere in anticipo almeno la “tempistica di periodicità di esecuzione della verifica” in quanto la necessità di un notaio o di un pubblico ufficiale può incidere in maniera significativa sui costi.
Si ringrazia anticipatamente.
09/12/2025 13:52
Risposta
1. Trattasi di un refuso. L’Appaltatore deve impegnarsi a conservare gli originali per 10 anni dalla data di produzione o dalla data di conclusione dell’iter notificatorio relativo alla notifica. La restituzione della materialità prima dello scadere di tale termine decennale è prevista per esigenze specifiche es. in relazione a singole notifiche e solo ed esclusivamente su istanza della Stazione Appaltante e/o dei suoi aventi causa (es. per motivi probatori per pre-contenzioso e/o contenzioso).
Si invita a prendere visione del Capitolato tecnico rettificato dalla Stazione appaltante, pubblicato all’interno della Sezione “Allegati” della PAD.
2. Al momento la Stazione appaltante non è in grado di fornire maggiori dettagli. La periodicità sarà sicuramente inferiore all’anno e ricompresa in un arco temporale di alcuni mesi (da rinvenire nel range tra 1 e 6 mesi).
Si invita a prendere visione del Capitolato tecnico rettificato dalla Stazione appaltante, pubblicato all’interno della Sezione “Allegati” della PAD.
2. Al momento la Stazione appaltante non è in grado di fornire maggiori dettagli. La periodicità sarà sicuramente inferiore all’anno e ricompresa in un arco temporale di alcuni mesi (da rinvenire nel range tra 1 e 6 mesi).
26/11/2025 13:49
Quesito #32
Spett.le S.A.,
con riferimento al Rating di Legalità attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si chiede cortesemente di confermare se tale requisito costituisca un elemento esclusivamente premiale ai fini della valutazione dell’offerta e se, pertanto, in assenza del possesso del Rating, sia comunque consentita la partecipazione alla procedura di gara.
Cordiali saluti.
con riferimento al Rating di Legalità attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si chiede cortesemente di confermare se tale requisito costituisca un elemento esclusivamente premiale ai fini della valutazione dell’offerta e se, pertanto, in assenza del possesso del Rating, sia comunque consentita la partecipazione alla procedura di gara.
Cordiali saluti.
01/12/2025 13:01
Risposta
Si conferma.
26/11/2025 15:33
Quesito #33
Si richiede il seguente chiarimento:
Sulla piattaforma - nella sezione busta economica è richiesta la seguente documentazione:
"DICHIARAZIONI CCNL - obbligatorio e con firma digitale".
Si chiede conferma se si intende la dichiarazione di equivalenza delle tutele, visto che a pag. 81 del disciplinare è indicato che tale dichiarazione deve essere presentata "non a pena di esclusione" pertanto sembrerebbe non sia obbligatoria la presentazione in questa fase.
Si ringrazia anticipatamente.
Sulla piattaforma - nella sezione busta economica è richiesta la seguente documentazione:
"DICHIARAZIONI CCNL - obbligatorio e con firma digitale".
Si chiede conferma se si intende la dichiarazione di equivalenza delle tutele, visto che a pag. 81 del disciplinare è indicato che tale dichiarazione deve essere presentata "non a pena di esclusione" pertanto sembrerebbe non sia obbligatoria la presentazione in questa fase.
Si ringrazia anticipatamente.
01/12/2025 13:04
Risposta
Il concorrente dovrà inserire nello slot della PAD "Dichiarazioni CCNL" a seconda della fattispecie in cui rientra, in linea al par. 17 del Disciplinare di gara:
La dichiarazione a mezzo della quale dichiara di applicare al personale impiegato nell’esecuzione del contratto, per tutta la sua durata, il CCNL indicato al par. 3 del Disciplinare di gara
o, in alternativa, laddove applichi un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante al par. 3 del Disciplinare di gara, deve inserire la Dichiarazione con cui si impegna ad applicare il ccnl indicato al par. 3 del Disciplinare di gara, oppure in alternativa
la Dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all’art. 11, comma 4, del Codice nel caso in cui dichiari di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante.
Si precisa che la dichiarazione, laddove il concorrente rientri in una di tali fattispecie (in linea con la dichiarazione resa nella domanda di partecipazione, par. 10) deve essere prodotta in fase di presentazione delle offerte, tuttavia la mancata allegazione in tale fase non è causa di esclusione del concorrente e, pertanto, sarà oggetto di soccorso istruttorio secondo le regole del par 14 del Disciplinare di gara.
In ogni caso, si comunica che la Stazione appaltante ha provveduto a modificare il campo, rendendolo "non obbligatorio", quindi non bloccante ai fini del caricamento e dell’invio dell’offerta in Piattaforma.
La dichiarazione a mezzo della quale dichiara di applicare al personale impiegato nell’esecuzione del contratto, per tutta la sua durata, il CCNL indicato al par. 3 del Disciplinare di gara
o, in alternativa, laddove applichi un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante al par. 3 del Disciplinare di gara, deve inserire la Dichiarazione con cui si impegna ad applicare il ccnl indicato al par. 3 del Disciplinare di gara, oppure in alternativa
la Dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all’art. 11, comma 4, del Codice nel caso in cui dichiari di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante.
Si precisa che la dichiarazione, laddove il concorrente rientri in una di tali fattispecie (in linea con la dichiarazione resa nella domanda di partecipazione, par. 10) deve essere prodotta in fase di presentazione delle offerte, tuttavia la mancata allegazione in tale fase non è causa di esclusione del concorrente e, pertanto, sarà oggetto di soccorso istruttorio secondo le regole del par 14 del Disciplinare di gara.
In ogni caso, si comunica che la Stazione appaltante ha provveduto a modificare il campo, rendendolo "non obbligatorio", quindi non bloccante ai fini del caricamento e dell’invio dell’offerta in Piattaforma.
27/11/2025 11:01
Quesito #34
Spett.le PagoPa,
con la presente, siamo a sottoporre alla vostra attenzione una richiesta di proroga dei termini di presentazione dell’offerta, della gara di cui in oggetto, motivata dalla complessità della procedura che è suddivisa in n. 22 lotti, ciascuno dei quali richiede la presentazione di distinta documentazione (tecnica,amministrativa ed economica).
Il tempo concesso ai concorrenti anche se formalmente congruo, risulta concretamente insufficiente per analizzare in modo dettagliato ed efficiente di tutti gli aspetti della procedura.
Per i motivi sopra indicati, si chiede una ragionevole proroga dei termini per la presentazione delle offerte che, tenga anche conto delle prossime festività e consenta pertanto la preparazione e presentazione di documentazione completa e accurata che assicuri qualità e concorrenzialità.
Confidando in un vostro positivo riscontro, si porgono distinti saluti.
con la presente, siamo a sottoporre alla vostra attenzione una richiesta di proroga dei termini di presentazione dell’offerta, della gara di cui in oggetto, motivata dalla complessità della procedura che è suddivisa in n. 22 lotti, ciascuno dei quali richiede la presentazione di distinta documentazione (tecnica,amministrativa ed economica).
Il tempo concesso ai concorrenti anche se formalmente congruo, risulta concretamente insufficiente per analizzare in modo dettagliato ed efficiente di tutti gli aspetti della procedura.
Per i motivi sopra indicati, si chiede una ragionevole proroga dei termini per la presentazione delle offerte che, tenga anche conto delle prossime festività e consenta pertanto la preparazione e presentazione di documentazione completa e accurata che assicuri qualità e concorrenzialità.
Confidando in un vostro positivo riscontro, si porgono distinti saluti.
09/12/2025 13:54
Risposta
A seguito della rettifica apportata dalla Stazione appaltante alla documentazione di gara, come da provvedimento pubblicato nella sezione “Allegati” della PAD, si comunica che il termine di presentazione delle offerte è prorogato al 09/01/2026 ore 17:00.
Si invita a prendere visione dei documenti rettificati nella sezione “Allegati” della PAD.
Si invita a prendere visione dei documenti rettificati nella sezione “Allegati” della PAD.
27/11/2025 16:10
Quesito #35
Spett.le Ente,
con riferimento ai modelli di offerta economica, per i file relativi ai lotti da 1 a 11 nella cella A6 per tutti i lotti viene indicato come oggetto del servizio: "Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. 76/2020 e s.m.i. in regione Calabria". Inoltre, nel modello di offerta economica del lotto 12, nel foglio “L12-Listino prezzi -RS” è presente un refuso nelle formule delle celle da D13 a D18. Si chiede pertanto di poter ricevere i file rettificati e corretti.
Si ringrazia. Cordiali saluti
con riferimento ai modelli di offerta economica, per i file relativi ai lotti da 1 a 11 nella cella A6 per tutti i lotti viene indicato come oggetto del servizio: "Servizi di notifica e di ricerca dell'irreperibile ai sensi dell'art. 26, del D.l. 76/2020 e s.m.i. in regione Calabria". Inoltre, nel modello di offerta economica del lotto 12, nel foglio “L12-Listino prezzi -RS” è presente un refuso nelle formule delle celle da D13 a D18. Si chiede pertanto di poter ricevere i file rettificati e corretti.
Si ringrazia. Cordiali saluti
28/11/2025 17:27
Risposta
Si comunica che gli Schemi di offerta economica citati (lotti da 1 a 11 e lotto 12) sono stati rettificati e sostituiti.
E’ possibile prenderne visione all’interno della Sezione “Allegati” della PAD.
E’ possibile prenderne visione all’interno della Sezione “Allegati” della PAD.
28/11/2025 11:47
Quesito #36
Spett.le Pago Pa
con la presente siamo a sottoporre i seguenti chiarimenti:
- Al terzo capoverso del punto 8.5 del Capitolato Tecnico è riportato :”In alternativa alla documentazione cartacea, nei casi previsti dalla normativa inerente il Servizio di notificazione dei Plichi 890, l’Appaltatore potrà proporre nella propria Offerta Tecnica e modalità digitali per la gestione dei flussi degli Avvisi di Ricevimento” (modalità “Full digital”). Nel caso l’Appaltatore attivi tale modalità, le tariffe previste nelle offerte economiche relative al “Servizio di dematerializzazione e relativo stoccaggio (conservazione cartacea)” dei documenti relativi al Plico 890” – così come raccomandata semplice e raccomandata AR - verranno comunque corrisposte dalla Stazione Appaltante?
- Nel caso l’appaltatore proponga la modalità “Full digital”, l’attribuzione da parte della Stazione Appaltante del Punteggio Tecnico di cui al criterio 7 (“Soluzione Full digital”) delle tabelle 8 e 9 del Disciplinare è alternativa all’attribuzione del Punteggio Tecnico di cui al criterio 3 (“Modalità di Dematerializzazione e Stoccaggio”) delle medesime tabelle?
Si ringrazia anticipatamente.
con la presente siamo a sottoporre i seguenti chiarimenti:
- Al terzo capoverso del punto 8.5 del Capitolato Tecnico è riportato :”In alternativa alla documentazione cartacea, nei casi previsti dalla normativa inerente il Servizio di notificazione dei Plichi 890, l’Appaltatore potrà proporre nella propria Offerta Tecnica e modalità digitali per la gestione dei flussi degli Avvisi di Ricevimento” (modalità “Full digital”). Nel caso l’Appaltatore attivi tale modalità, le tariffe previste nelle offerte economiche relative al “Servizio di dematerializzazione e relativo stoccaggio (conservazione cartacea)” dei documenti relativi al Plico 890” – così come raccomandata semplice e raccomandata AR - verranno comunque corrisposte dalla Stazione Appaltante?
- Nel caso l’appaltatore proponga la modalità “Full digital”, l’attribuzione da parte della Stazione Appaltante del Punteggio Tecnico di cui al criterio 7 (“Soluzione Full digital”) delle tabelle 8 e 9 del Disciplinare è alternativa all’attribuzione del Punteggio Tecnico di cui al criterio 3 (“Modalità di Dematerializzazione e Stoccaggio”) delle medesime tabelle?
Si ringrazia anticipatamente.
04/12/2025 09:29
Risposta
1. Nel caso l’Appaltatore attivi la modalità “full digital”, le tariffe previste nelle offerte economiche relative al “Servizio di dematerializzazione e relativo stoccaggio (conservazione cartacea)” dei documenti relativi al Plico 890” – così come raccomandata semplice e raccomandata AR - verranno comunque corrisposte dalla Stazione Appaltante sulla base del ribasso offerto in gara.
2. Nel caso l’appaltatore proponga la modalità “Full digital”, l’attribuzione da parte della Stazione Appaltante del Punteggio Tecnico di cui al criterio 7 (“Soluzione Full digital”) delle tabelle 8 e 9 del Disciplinare non è alternativa all’attribuzione del Punteggio Tecnico di cui al criterio 3 (“Modalità di Dematerializzazione e Stoccaggio”) delle medesime tabelle. Ciò in quanto, anche in caso di attribuzione del punteggio relativo al criterio 7 (“Soluzione Full digital”), potrebbero residuare attività non digitalizzate (ad esempio in caso di malfunzionamento), pertanto il concorrente dovrà descrivere le modalità di dematerializzazione e stoccaggio offerte, come previsto al criterio discrezionale n. 3.
2. Nel caso l’appaltatore proponga la modalità “Full digital”, l’attribuzione da parte della Stazione Appaltante del Punteggio Tecnico di cui al criterio 7 (“Soluzione Full digital”) delle tabelle 8 e 9 del Disciplinare non è alternativa all’attribuzione del Punteggio Tecnico di cui al criterio 3 (“Modalità di Dematerializzazione e Stoccaggio”) delle medesime tabelle. Ciò in quanto, anche in caso di attribuzione del punteggio relativo al criterio 7 (“Soluzione Full digital”), potrebbero residuare attività non digitalizzate (ad esempio in caso di malfunzionamento), pertanto il concorrente dovrà descrivere le modalità di dematerializzazione e stoccaggio offerte, come previsto al criterio discrezionale n. 3.
01/12/2025 12:01
Quesito #37
Spett.le Ente,
con la presente si chiede se, nel caso di partecipazione a lotti diversi, occorra presentare tanti moduli per attestazione pagamento imposta di bollo (allegato 12), quanti sono i lotti a cui si intende partecipare, o se viceversa ne basta uno nel quale si citano tutti i lotti a cui si intende partecipare.
Nel ringraziarvi, salutiamo cordialmente.
con la presente si chiede se, nel caso di partecipazione a lotti diversi, occorra presentare tanti moduli per attestazione pagamento imposta di bollo (allegato 12), quanti sono i lotti a cui si intende partecipare, o se viceversa ne basta uno nel quale si citano tutti i lotti a cui si intende partecipare.
Nel ringraziarvi, salutiamo cordialmente.
04/12/2025 09:31
Risposta
Nel caso di partecipazione a lotti diversi, il concorrente, nella stessa forma di partecipazione può presentare, alternativamente:
un’unica domanda di partecipazione con riferimento ai lotti da 1 a 11 e un’unica domanda di partecipazione con riferimento ai lotti da 12 a 22.
tante domande di partecipazione quanti sono i lotti cui partecipa.
Resta fermo che, nel caso di partecipazione a lotti diversi in più forme, occorre presentare tante domande quante sono le diverse forme di partecipazione sempre considerando i lotti da 1 a 11 e i lotti da 12 a 22.
Posto quanto sopra, considerando che l’imposta di bollo di 16 euro va apposta alla singola domanda di partecipazione il concorrente potrà presentare un modulo per ogni domanda di partecipazione.
un’unica domanda di partecipazione con riferimento ai lotti da 1 a 11 e un’unica domanda di partecipazione con riferimento ai lotti da 12 a 22.
tante domande di partecipazione quanti sono i lotti cui partecipa.
Resta fermo che, nel caso di partecipazione a lotti diversi in più forme, occorre presentare tante domande quante sono le diverse forme di partecipazione sempre considerando i lotti da 1 a 11 e i lotti da 12 a 22.
Posto quanto sopra, considerando che l’imposta di bollo di 16 euro va apposta alla singola domanda di partecipazione il concorrente potrà presentare un modulo per ogni domanda di partecipazione.
01/12/2025 12:48
Quesito #38
Spett.le S.A.,
Si chiede di specificare se la dimostrazione dell’anteriorità della sottoscrizione dei contratti continuativi di cooperazione rispetto alla data della pubblicazione del bando, di cui all’art. 8 Subappalto del Disciplinare di gara, possa essere resa, oltre che con apposizione di data certa anteriore all’atto della stipula, anche in una delle seguenti ulteriori modalità:
- produzione di fatture, tra Operatore Postale A e Operatore Postale B legati da contratto continuativo, riportanti data antecedente a quella della pubblicazione del bando e attestanti un rapporto di collaborazione fattiva nell’ambito della fornitura di servizi postali;
- produzione di comunicazioni PEC, contenenti i contratti continuativi di cooperazione, con data antecedente a quella della pubblicazione del bando, inviate dall’ Operatore Postale a varie Stazioni appaltanti nell’ambito di affidamento di servizi postali ai fini della stipula dei relativi contratti d’appalto.
Si chiede di specificare se la dimostrazione dell’anteriorità della sottoscrizione dei contratti continuativi di cooperazione rispetto alla data della pubblicazione del bando, di cui all’art. 8 Subappalto del Disciplinare di gara, possa essere resa, oltre che con apposizione di data certa anteriore all’atto della stipula, anche in una delle seguenti ulteriori modalità:
- produzione di fatture, tra Operatore Postale A e Operatore Postale B legati da contratto continuativo, riportanti data antecedente a quella della pubblicazione del bando e attestanti un rapporto di collaborazione fattiva nell’ambito della fornitura di servizi postali;
- produzione di comunicazioni PEC, contenenti i contratti continuativi di cooperazione, con data antecedente a quella della pubblicazione del bando, inviate dall’ Operatore Postale a varie Stazioni appaltanti nell’ambito di affidamento di servizi postali ai fini della stipula dei relativi contratti d’appalto.
04/12/2025 09:32
Risposta
Fermo restando quanto previsto al par. 8 del Disciplinare redatto in linea al par 6.2 delle Linee Guida ANAC-AGCOM n. 16 per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali, si conferma fermo restando la verifica, da parte della Stazione appaltante, dei documenti prodotti.
01/12/2025 14:34
Quesito #39
Spettabile stazione appaltante,
si chiede conferma che trimestralmente potrà essere emessa fattura per tutti gli invii per i quali siano state eseguite le attività previste da capitolato, indipendentemente dalla data di affido.
Si ringrazia.
Cordiali saluti
si chiede conferma che trimestralmente potrà essere emessa fattura per tutti gli invii per i quali siano state eseguite le attività previste da capitolato, indipendentemente dalla data di affido.
Si ringrazia.
Cordiali saluti
04/12/2025 11:43
Risposta
Sul punto si rimanda alla risposta fornita al precedente punto 3 del quesito n. 25.
01/12/2025 14:37
Quesito #40
Spett.le S.A.,
riprendiamo il quesito e la risposta #4 pubblicata in data 19/11/2025 che, per comodità, riportiamo qui di seguito:
Domanda 3: Nel caso in cui il concorrente aggiudicatario di 11 lotti sia anche l’unico concorrente partecipante (perché non si è presentato nessun’altro operatore economico o non è stata raggiunta la soglia di sbarramento di 50 punti su 80), si chiede secondo quale criterio verranno aggiudicati gli 8 lotti.
Risposta 3: Nel caso in cui il concorrente primo in graduatoria di 11 lotti sia anche l’unico concorrente partecipante il vincolo di aggiudicazione non trova applicazione. Ciò in considerazione dell’espresso richiamo, all’interno del Disciplinare di gara, al “secondo in graduatoria” come “parametro” per l’individuazione dei lotti non aggiudicabili.
Atteso che la suddetta risposta contrasta con la lex specialis (pag. 46 del Disciplinare) e che all’istituto dei chiarimenti non è consentito modificare la stessa, si chiede conferma che debba considerarsi valido quanto disposto dal Disciplinare e cioè che il numero massimo di lotti assegnabili al medesimo operatore è 8.
riprendiamo il quesito e la risposta #4 pubblicata in data 19/11/2025 che, per comodità, riportiamo qui di seguito:
Domanda 3: Nel caso in cui il concorrente aggiudicatario di 11 lotti sia anche l’unico concorrente partecipante (perché non si è presentato nessun’altro operatore economico o non è stata raggiunta la soglia di sbarramento di 50 punti su 80), si chiede secondo quale criterio verranno aggiudicati gli 8 lotti.
Risposta 3: Nel caso in cui il concorrente primo in graduatoria di 11 lotti sia anche l’unico concorrente partecipante il vincolo di aggiudicazione non trova applicazione. Ciò in considerazione dell’espresso richiamo, all’interno del Disciplinare di gara, al “secondo in graduatoria” come “parametro” per l’individuazione dei lotti non aggiudicabili.
Atteso che la suddetta risposta contrasta con la lex specialis (pag. 46 del Disciplinare) e che all’istituto dei chiarimenti non è consentito modificare la stessa, si chiede conferma che debba considerarsi valido quanto disposto dal Disciplinare e cioè che il numero massimo di lotti assegnabili al medesimo operatore è 8.
09/12/2025 13:58
Risposta
Si invita a prendere visione del Disciplinare di gara rettificato dalla Stazione appaltante, pubblicato all’interno della Sezione “Allegati” della PAD.
01/12/2025 14:40
Quesito #41
Spett.le S.A.,
all’art 8. Servizio di notifica degli atti ai sensi e per gli effetti della legge 20 novembre 1982, n. 890 del Capitolato di gara si legge quanto segue:
Resta inteso che per Poste Italiane S.p.A. i riferimenti debbano intendersi relativi alla normativa di dettaglio a cui Poste Italiane S.p.A. è soggetta (tra cui il Decreto del Ministero delle Comunicazioni 28 giugno 2007 concernente “i nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi”, come integrata da Delibera AGCOM 293/13/CONS, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2008 recante “criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica”, come integrato con la Delibera AGCOM 342/14/CONS “Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli Uffici di Poste Italiane” nonché il Contratto di Programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.A. pro tempore vigente).
Si chiede conferma che:
1. Il termine Poste Italiane S.p.A. sia da considerarsi refuso e che debba essere letto come Fornitore del Servizio Universale;
2. Poste Italiane S.p.A., in caso di partecipazione alla procedura di gara, sia soggetta alle stesse regole degli operatori economici privati e che quindi debba rispettare ogni specifica disposta dagli atti di gara.
all’art 8. Servizio di notifica degli atti ai sensi e per gli effetti della legge 20 novembre 1982, n. 890 del Capitolato di gara si legge quanto segue:
Resta inteso che per Poste Italiane S.p.A. i riferimenti debbano intendersi relativi alla normativa di dettaglio a cui Poste Italiane S.p.A. è soggetta (tra cui il Decreto del Ministero delle Comunicazioni 28 giugno 2007 concernente “i nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi”, come integrata da Delibera AGCOM 293/13/CONS, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2008 recante “criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica”, come integrato con la Delibera AGCOM 342/14/CONS “Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli Uffici di Poste Italiane” nonché il Contratto di Programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.A. pro tempore vigente).
Si chiede conferma che:
1. Il termine Poste Italiane S.p.A. sia da considerarsi refuso e che debba essere letto come Fornitore del Servizio Universale;
2. Poste Italiane S.p.A., in caso di partecipazione alla procedura di gara, sia soggetta alle stesse regole degli operatori economici privati e che quindi debba rispettare ogni specifica disposta dagli atti di gara.
04/12/2025 09:33
Risposta
1. Si conferma.
2. Si conferma.
2. Si conferma.
01/12/2025 15:38
Quesito #42
Spettabile Stazione Appaltante,
si chiede conferma che la penale applicabile a un singolo oggetto relativa alla “Restituzione e rendicontazione esiti” sia al massimo pari alla metà del prezzo dell’invio indipendentemente dal numero di eventi rendicontati (siano essi esiti e/o immagini).
Si ringrazia
Cordiali saluti
si chiede conferma che la penale applicabile a un singolo oggetto relativa alla “Restituzione e rendicontazione esiti” sia al massimo pari alla metà del prezzo dell’invio indipendentemente dal numero di eventi rendicontati (siano essi esiti e/o immagini).
Si ringrazia
Cordiali saluti
04/12/2025 09:35
Risposta
Si conferma.
01/12/2025 16:14
Quesito #43
Spettabile Stazione Appaltante,
con riferimento alla penale dell'esito "Non Rendicontabile" si chiede conferma che la stessa si applica solo nei casi di raccomandate che non hanno mai generato un esito e non nel caso "fascicolo non chiuso", tenuto conto che la casistica non è equiparabile allo smarrimento di un invio e che lo stesso risulterebbe già non fatturabile (double counting).
Si ringrazia
Cordiali saluti
con riferimento alla penale dell'esito "Non Rendicontabile" si chiede conferma che la stessa si applica solo nei casi di raccomandate che non hanno mai generato un esito e non nel caso "fascicolo non chiuso", tenuto conto che la casistica non è equiparabile allo smarrimento di un invio e che lo stesso risulterebbe già non fatturabile (double counting).
Si ringrazia
Cordiali saluti
04/12/2025 09:37
Risposta
Non si conferma e si rinvia a quanto disciplinato sul punto dal par. 8.6 del Capitolato tecnico.
01/12/2025 16:24
Quesito #44
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento all’art. 8.2.1 – Accettazione per il recapito del Capitolato Tecnico, si chiede cortesemente di chiarire quanto segue.
L’articolo prevede che l’Appaltatore renda disponibili, ai fini dell’accettazione e della successiva fase di notificazione, formati, modelli cartacei, modalità operative e tempistiche necessari a garantire la correttezza dell’intero processo (accettazione, notificazione, gestione degli esiti).
Al fine di predisporre correttamente la documentazione di gara, si chiede di confermare:
Le informazioni richieste (procedura operativa, formati, modelli, tempistiche per l’accettazione e la gestione del processo) devono essere incluse all’interno dell’Offerta Tecnica?
In caso affermativo, si chiede di indicare in quale criterio/sub-criterio di valutazione dei Criteri Tecnici debbano essere inseriti tali elementi, affinché l’Offerta risulti strutturata nel rispetto delle modalità previste dal Disciplinare.
Gli eventuali allegati tecnici (a titolo esemplificativo: modelli, fac-simile, esempi di layout dei plichi, ecc.) devono essere:
inseriti all’interno del medesimo file PDF dell’Offerta Tecnica, oppure
trasmessi come allegati separati rispetto all’Offerta Tecnica?
In caso negativo (ossia qualora tali elementi non debbano essere ricompresi nell’Offerta Tecnica), si chiede se la procedura debba essere predisposta tramite un documento/ file dedicato e, in tal caso, con quali modalità di caricamento/trasmissione.
Si resta in attesa di cortese riscontro, al fine di recepire correttamente le indicazioni nella documentazione di gara.
Distinti saluti.
con riferimento all’art. 8.2.1 – Accettazione per il recapito del Capitolato Tecnico, si chiede cortesemente di chiarire quanto segue.
L’articolo prevede che l’Appaltatore renda disponibili, ai fini dell’accettazione e della successiva fase di notificazione, formati, modelli cartacei, modalità operative e tempistiche necessari a garantire la correttezza dell’intero processo (accettazione, notificazione, gestione degli esiti).
Al fine di predisporre correttamente la documentazione di gara, si chiede di confermare:
Le informazioni richieste (procedura operativa, formati, modelli, tempistiche per l’accettazione e la gestione del processo) devono essere incluse all’interno dell’Offerta Tecnica?
In caso affermativo, si chiede di indicare in quale criterio/sub-criterio di valutazione dei Criteri Tecnici debbano essere inseriti tali elementi, affinché l’Offerta risulti strutturata nel rispetto delle modalità previste dal Disciplinare.
Gli eventuali allegati tecnici (a titolo esemplificativo: modelli, fac-simile, esempi di layout dei plichi, ecc.) devono essere:
inseriti all’interno del medesimo file PDF dell’Offerta Tecnica, oppure
trasmessi come allegati separati rispetto all’Offerta Tecnica?
In caso negativo (ossia qualora tali elementi non debbano essere ricompresi nell’Offerta Tecnica), si chiede se la procedura debba essere predisposta tramite un documento/ file dedicato e, in tal caso, con quali modalità di caricamento/trasmissione.
Si resta in attesa di cortese riscontro, al fine di recepire correttamente le indicazioni nella documentazione di gara.
Distinti saluti.
09/12/2025 14:02
Risposta
1. Trattasi di refuso. L’operatore economico, al fine di predisporre la propria Relazione tecnica, per ogni lotto cui intende partecipare, deve basarsi esclusivamente sui criteri premiali di cui alle Tabelle n. 8 e n. 9 presenti nel par. 18.1 del Disciplinare di gara.
Si invita a prendere visione del Capitolato tecnico rettificato dalla Stazione appaltante, pubblicato all’interno della Sezione “Allegati” della PAD.
2. Eventuali allegati tecnici devono essere inseriti all’interno del medesimo file PDF dell’Offerta Tecnica, fermo restando quanto previsto al par. 16 del Disciplinare di gara e nello “Schema di offerta tecnica per criteri discrezionali” in relazione al numero massimo di facciate.
Si invita a prendere visione del Capitolato tecnico rettificato dalla Stazione appaltante, pubblicato all’interno della Sezione “Allegati” della PAD.
2. Eventuali allegati tecnici devono essere inseriti all’interno del medesimo file PDF dell’Offerta Tecnica, fermo restando quanto previsto al par. 16 del Disciplinare di gara e nello “Schema di offerta tecnica per criteri discrezionali” in relazione al numero massimo di facciate.
01/12/2025 16:30
Quesito #45
Spettabile Stazione Appaltante,
si inviano di seguito n. 3 quesiti.
1. Con riferimento a quanto riportato sulle “istruzioni per la predisposizione degli esiti postali e la compilazione del verbale apposto sul fronte della busta postale” in punto di rifiuto per la posta raccomandata A/R si chiede conferma che la indicazione della qualifica del rifiutante sia superflua e possa essere eliminata, tenuto conto che il rifiuto in senso proprio, con gli effetti che ne conseguono, può essere opposto dal solo destinatario.
2. Con riferimento a quanto riportato nelle “istruzioni per la predisposizione degli esiti postali e la compilazione del verbale apposto sul fronte della busta postale” al paragrafo 5 “Ulteriori indicazioni utili per lo svolgimento dell’attività di recapito” lettera b) per il caso di rifiuto allo sportello da parte del destinatario (ipotesi sub a) si chiede conferma, con eventuale rettifica, che il rifiuto del destinatario vada annotato e considerato come respingimento consapevole dell’atto. Del resto, è dovere di ogni pubblico ufficiale acquisire e refertare le dichiarazioni ricevute. La presenza del destinatario e la sua decisione non possono essere ignorate. Inoltre, posto che l’invio rifiutato a domicilio va certamente, per legge, rispedito al mittente, non si comprenderebbe la ragione per cui il destinatario, al proprio indirizzo, malgrado le circostanze non programmate, non possa “ripensare” e revocare il proprio rifiuto mentre ciò gli sia consentito allorquando ha già ricevuto un avviso e ha avuto il tempo necessario per riflettere se ritirare o meno l’atto. In vero la consegna a sportello è, a ogni effetto, una consegna e valgono le medesime regole sia che sia effettuata a domicilio che presso l’Ufficio Postale (tant’è che vi è, per il resto, pieno allineamento tra i processi). Infine, si sottolinea come il diritto di ripensamento non si estende né alle notifiche né agli atti pubblici come tali, redatti da un pubblico ufficiale, come nel caso di specie. Oltretutto, lo stesso è accordato ai consumatori nei contratti commerciali purché stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali. Nella fattispecie in esame, paradossalmente, quand’anche si volesse accedere a una interpretazione volta a includere gli atti pubblici stessi nel c.d. ripensamento, quest’ultimo verrebbe esercitato non già “fuori dai locali commerciali” (ancora una volta, a domicilio) ma addirittura al loro interno (nell’Ufficio Postale).
3. Si chiede conferma che sarà oggetto del tavolo tecnico la descrizione del servizio di macero certificato (all. 04 art. 10.9)
Si ringrazia
Cordiali saluti
si inviano di seguito n. 3 quesiti.
1. Con riferimento a quanto riportato sulle “istruzioni per la predisposizione degli esiti postali e la compilazione del verbale apposto sul fronte della busta postale” in punto di rifiuto per la posta raccomandata A/R si chiede conferma che la indicazione della qualifica del rifiutante sia superflua e possa essere eliminata, tenuto conto che il rifiuto in senso proprio, con gli effetti che ne conseguono, può essere opposto dal solo destinatario.
2. Con riferimento a quanto riportato nelle “istruzioni per la predisposizione degli esiti postali e la compilazione del verbale apposto sul fronte della busta postale” al paragrafo 5 “Ulteriori indicazioni utili per lo svolgimento dell’attività di recapito” lettera b) per il caso di rifiuto allo sportello da parte del destinatario (ipotesi sub a) si chiede conferma, con eventuale rettifica, che il rifiuto del destinatario vada annotato e considerato come respingimento consapevole dell’atto. Del resto, è dovere di ogni pubblico ufficiale acquisire e refertare le dichiarazioni ricevute. La presenza del destinatario e la sua decisione non possono essere ignorate. Inoltre, posto che l’invio rifiutato a domicilio va certamente, per legge, rispedito al mittente, non si comprenderebbe la ragione per cui il destinatario, al proprio indirizzo, malgrado le circostanze non programmate, non possa “ripensare” e revocare il proprio rifiuto mentre ciò gli sia consentito allorquando ha già ricevuto un avviso e ha avuto il tempo necessario per riflettere se ritirare o meno l’atto. In vero la consegna a sportello è, a ogni effetto, una consegna e valgono le medesime regole sia che sia effettuata a domicilio che presso l’Ufficio Postale (tant’è che vi è, per il resto, pieno allineamento tra i processi). Infine, si sottolinea come il diritto di ripensamento non si estende né alle notifiche né agli atti pubblici come tali, redatti da un pubblico ufficiale, come nel caso di specie. Oltretutto, lo stesso è accordato ai consumatori nei contratti commerciali purché stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali. Nella fattispecie in esame, paradossalmente, quand’anche si volesse accedere a una interpretazione volta a includere gli atti pubblici stessi nel c.d. ripensamento, quest’ultimo verrebbe esercitato non già “fuori dai locali commerciali” (ancora una volta, a domicilio) ma addirittura al loro interno (nell’Ufficio Postale).
3. Si chiede conferma che sarà oggetto del tavolo tecnico la descrizione del servizio di macero certificato (all. 04 art. 10.9)
Si ringrazia
Cordiali saluti
09/12/2025 14:11
Risposta
1. Si conferma che l’indicazione della qualità del soggetto che rifiuta di ricevere il plico verrà espunta dal box di SEND apposto sulla busta della raccomandata A/R, in quanto tale indicazione non è necessaria/richiesta ai fini della validità della notifica. In ogni caso si precisa che, come da giurisprudenza di riferimento, il rifiuto può essere opposto sia dal destinatario che da un soggetto legittimato al ritiro della raccomandata per conto del destinatario.
2. Il rifiuto di ricevere il plico presso lo sportello del PTL non deve essere comunicato alla stazione appaltante, in quanto il rifiuto equivale a consegna solo nell’ipotesi di rifiuto eseguito presso l’indirizzo del destinatario non sussistendo una espressa previsione normativa che equipari il rifiuto a consegna anche ove tale rifiuto sia stato opposto presso lo sportello del PTL. Per quanto concerne il diritto di ripensamento, senza voler entrare nel merito dello stesso, ci si limita a segnalare che, per la casistica della messa in giacenza esiste una previsione normativa che stabilisce come la decorrenza del termine di giacenza determini l’effetto legale del perfezionamento della raccomandata postale (ci si riferisce più nel dettaglio alla normativa della L. 890/1982 a cui la giurisprudenza in via consolidata ha fatto riferimento in via analogica anche per il perfezionamento delle raccomandate A/R).
Si invita a prendere visione dei documenti rettificati pubblicati all’interno della Sezione “Allegati” della PAD.
3. Si conferma che verrà aperto un tavolo tecnico.
2. Il rifiuto di ricevere il plico presso lo sportello del PTL non deve essere comunicato alla stazione appaltante, in quanto il rifiuto equivale a consegna solo nell’ipotesi di rifiuto eseguito presso l’indirizzo del destinatario non sussistendo una espressa previsione normativa che equipari il rifiuto a consegna anche ove tale rifiuto sia stato opposto presso lo sportello del PTL. Per quanto concerne il diritto di ripensamento, senza voler entrare nel merito dello stesso, ci si limita a segnalare che, per la casistica della messa in giacenza esiste una previsione normativa che stabilisce come la decorrenza del termine di giacenza determini l’effetto legale del perfezionamento della raccomandata postale (ci si riferisce più nel dettaglio alla normativa della L. 890/1982 a cui la giurisprudenza in via consolidata ha fatto riferimento in via analogica anche per il perfezionamento delle raccomandate A/R).
Si invita a prendere visione dei documenti rettificati pubblicati all’interno della Sezione “Allegati” della PAD.
3. Si conferma che verrà aperto un tavolo tecnico.
09/12/2025 14:13
Quesito #46
Spett.le PagoPA,
con riferimento a quanto previsto nel Capitolato relativamente al numero degli addetti e all’articolazione logistica delle strutture abilitate al deposito e al ritiro delle giacenze, si chiede conferma che tale obbligo debba intendersi da soddisfarsi con riferimento allo specifico titolo abilitativo posseduto e/o ai requisiti previsti dalla normativa di settore, così come riportato in dettaglio negli atti di gara.
In attesa di cortese riscontro,
distinti saluti
con riferimento a quanto previsto nel Capitolato relativamente al numero degli addetti e all’articolazione logistica delle strutture abilitate al deposito e al ritiro delle giacenze, si chiede conferma che tale obbligo debba intendersi da soddisfarsi con riferimento allo specifico titolo abilitativo posseduto e/o ai requisiti previsti dalla normativa di settore, così come riportato in dettaglio negli atti di gara.
In attesa di cortese riscontro,
distinti saluti
09/12/2025 16:45
Risposta
Si conferma.